Il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 dicembre e relativi Allegati conferma l’individuazione di tre differenti “zone”, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive per prevenire la diffusione del virus Covid-19.
Le disposizioni del DPCM del 3 dicembre prevedono, in attuazione del Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020, ulteriori limitazioni agli spostamenti durante il periodo delle festività compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (si veda anche la circolare del Ministero dell’Interno del 5 dicembre).
In particolare, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 opera il divieto di spostamenti tra regioni o province autonome diverse, indipendentemente dal rispettivo livello di rischio, salvo che non ricorrano comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nell’ambito del suddetto arco temporale, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, sono vietati, in un’ottica più restrittiva, che tiene conto della maggiore propensione alla mobilità, anche gli spostamenti tra comuni, restando ferme le stesse cause eccettuative. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
Nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, il suddetto divieto vige anche con riferimento alle seconde case ubicate in altro comune.
Attività commerciali al dettaglio. Viene precisato che nelle giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno, oltre che dei mercati e dei centri commerciali, anche delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali, delle aggregazioni di esercizi commerciali e delle altre strutture ad essi assimilabili. Viene inoltre ampliato l’ambito delle attività che restano consentite durante le suddette chiusure festive e prefestive, rientrandovi ora anche i punti vendita di prodotti agricoli e florovivaistici.
Un ulteriore profilo di novità è riferito all’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio, che nel periodo dal 4 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è consentita fino alle ore 21.00.
Ristorazione negli alberghi. E’ stato stabilito che dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive sarà consentita solo con servizio in camera
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre, la Lombardia viene collocata fra le regioni in “zona arancione” a partire da domenica 29 novembre ed almeno fino al 12 dicembre prossimo.
Di seguito le relative FAQ, relative alle misure adottate dal Governo, distinte per zona.
(Fonte: Regione Lombardia)
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