Assonime ha pubblicato la circolare n. 1/2021 dal titolo “Le risposte dell’Agenzia delle entrate in tema di ravvedimento, interpelli c.d. multidisciplinari, termini per il controllo dei crediti ricerca e sviluppo e nozione di mercato regolamentato in materia di imposte sui redditi”.
Crediti di imposta ricerca e sviluppo.
Con la circolare n. 31 del 23 dicembre 2020, l’Agenzia delle entrate interviene su un tema molto delicato: i termini per l’espletamento dei controlli relativi alla spettanza del credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo. In particolare, è stato affermato che i contribuenti che commettono errori nell’identificazione dell’ambito oggettivo dell’agevolazione e che utilizzano in compensazione il relativo credito d’imposta incorrono nella fattispecie dell’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti e, conseguentemente, per il recupero di detto credito d’imposta l’Amministrazione finanziaria fruisce del più ampio termine di cui all’art. 27, comma 16, del D.L. n. 185/2008. Assonime ricorda che la verifica circa l’appartenenza dell’attività per la quale l’impresa invoca il riconoscimento dell’agevolazione ad una di quelle indicate dalla norma agevolativa richiede valutazioni di carattere eminentemente tecnico e particolarmente complesse; inoltre, la fruizione dell’agevolazione soggiace ad oneri documentali tali che, ove regolarmente assolti, nella generalità dei casi dovrebbero escludere ipso facto che la condotta dei contribuenti possa annoverarsi fra quelle fraudolente.
Sarebbe forse opportuno, conclude Assonime, che questa tematica venisse affrontata a livello normativo con l’obiettivo di circoscrivere l’applicazione della sanzione per credito inesistente alle sole condotte fraudolente.
Interpelli “multidisciplinari”.
Con la stessa circolare n. 31, l’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle istanze d’interpello in materia agevolativa la cui corretta trattazione rende necessario, in relazione agli aspetti extrafiscali, l’intervento di altre Amministrazioni dello Stato.
L’Agenzia ha osservato che gli interpelli che hanno “ad oggetto esclusivamente la riconducibilità di una determinata attività all’ambito applicativo della disciplina agevolativa, configurando, nella sostanza, una richiesta di un parere tecnico […] sono escluse dall’area di applicazione dell’interpello” e che, dunque, in questo caso gli Uffici comunicheranno agli istanti questa circostanza (l’interpello è inammissibile). In questi casi le imprese devono rivolgersi direttamente alle altre Amministrazioni dello Stato competenti sulla materia per acquisire il relativo parere.
Nel caso in cui, invece, l’interpello abbia ad oggetto sia questioni di natura extrafiscale, sia tematiche di natura tributaria (nel caso cioè si tratti di interpelli multidisciplinari):
Secondo Assonime è auspicabile che anche le istanze presentate prima del 23 dicembre 2020 (data di pubblicazione della circolare) siano ritenute ammissibili nel caso in cui abbiano ad oggetto esclusivamente tematiche di natura extrafiscale e che, in caso contrario, anche cioè nell’ipotesi di interpello multidisciplinare, l’interpellata Agenzia provveda ad acquisire il parere tecnico da parte dei competenti uffici prima di pronunciarsi.
Ravvedimento operoso.
Con la risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020 l’Agenzia delle entrate è intervenuta sul tema delle modalità di regolarizzazione degli errori commessi dai contribuenti. Assonime apprezza in particolare che l’Amministrazione finanziaria nell’esaminare gli aspetti suscettibili di generare incertezze, abbia optato per un approccio casistico dal taglio operativo.
(Fonte: Ipsoa)