Il Governo ha approvato un decreto-legge che reca “Misure urgenti finanziarie e fiscali”.
Secondo la bozza del medesimo, l’art. 3 rubricato “Norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perduto per l’emergenza epidemiologica da Covid-19” stabilisce che “le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’erogazione da parte dell’Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”
L’art. 3 appena introdotto ha innanzitutto un valore retroattivo e ha lo scopo di disapplicare l’articolo 48 del D.P.R. 602 del 1973 a norma del quale, in caso di debiti con l’erario superiori a 5.000 euro, la Riscossione può disporre il pignoramento presso terzi del credito.
L’introduzione della norma è finalizzata a evitare il blocco dei contributi a fondo perduto elargiti per consentire alle imprese di superare la crisi economica Covid-correlata.
(Fonte: fiscoetasse)