Obiettivo

La finalità del FNC è quella di promuovere un capitale umano in grado di rispondere all’accelerazione della domanda di digitalizzazione, sostenibilità ambientale, efficientamento energetico e più in generale di innovazione, agendo su più fronti: offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato del lavoro; sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali; intervenendo qualora emerga un bisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico o conseguente al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

Dotazione

€ 730 milioni

Chi sono i destinatari del Fondo Nuove Competenze?

Potranno presentare istanza FNC i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175 del 19/08/2016), che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori secondo quanto previsto nel presente decreto.

I datori di lavoro possono presentare una sola istanza di contributo scegliendo fra le seguenti linee di intervento:

  • Sistemi formativi: gruppi di imprese guidati da una capofila Big player classificata come grande impresa (valore massimo per raggruppamento €12 milioni);
  • Filiere formative: sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di PMI (non grandi imprese) che operano preferibilmente nell’ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica (valore massimo per raggruppamento €8 milioni);
  • Singoli datori di lavoro (valore massimo per istanza €2 milioni).

Cosa si intende per accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro?

Gli accordi devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore. Gli accordi, inoltre, devono essere sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operative in azienda o, in assenza, di rappresentanze interne, da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e devono contenere i seguenti elementi minimi:

  • I progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze
  • Il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento
  • Il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze
  • L’eventuale coinvolgimento nei percorsi formativi di soggetti disoccupati

Per le aziende aderenti a Fondi Paritetici Interprofessionali gli accordi dovranno essere stipulati secondo le modalità previste dal proprio fondo di riferimento.

Quali sono gli oneri finanziabili?

Il FNC finanzia parre del costo orario dei lavoratori che, in coerenza con le intese di rimodulazione sottoscritte tra datori di lavoro e parti sindacali, sono coinvolti in percorsi formativi secondo le seguenti modalità:

  1. La retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lettera b) a carico del lavoratore, è finanziata al 60%. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza FNC, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard;
  2. Gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, inclusivi della quota a carico del lavoratore, delle ore destinate alla formazione sono rimborsati al 100%;
  3. La quota di retribuzione alla voce a) è pari al 100% in caso di disoccupati da almeno 12 mesi assunti successivamente alla data di pubblicazione del decreto FNC del 10/10/2024 e prima dell’avvio della formazione;
  4. In caso di progetti formativi che prevedano la partecipazione, oltre che dei lavoratori dell’azienda, anche di disoccupati che siano stati preselezionati dal datore di lavoro, e qualora almeno il 70% di tali soggetti siano assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato entro la presentazione del saldo, il datore di lavoro riceverà un contributo di 800€ per ogni disoccupato assunto;
  5. In caso di accordi che prevedano la formazione di disoccupati per la loro successiva assunzione con contratto stagionale, della durata di almeno 120 giorni, nei settori turismo e agricoltura (i codici Ateco verranno indicati nell’Avviso) è riconosciuto un bonus di 300€ per l’assunzione di ciascun disoccupato; in questo caso la durata minima della formazione per ciascun soggetto è di 20 ore.

È possibile richiedere un anticipo del valore dell’istanza?

Può essere richiesta dal datore di lavoro un’anticipazione del 40% previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

Quali progetti formativi verranno finanziati del FNC?

Gli interventi formativi potranno riguardare uno o più dei seguenti ambiti:

  • Sistemi tecnologici e digitali;
  • Introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale;
  • Sostenibilità ed impatto ambientale;
  • Economia circolare;
  • Transizione ecologica;
  • Efficientamento energetico;
  • Welfare aziendale e benessere organizzativo.

Quante ore di formazione dovrà svolgere ogni lavoratore?

Ogni lavoratore dovrà svolgere un minimo di 30 ore di formazione ed un massimo di 150 ore e la formazione potrà iniziare solo successivamente all’ammissione del contributo.

Che durata avranno i progetti presentati con il FNC?

Dalla data di approvazione l’azienda avrà tempo 365 giorni per le attività formative e di rendicontazione.

Che ruolo avranno i Fondi Paritetici Interprofessionali?

Le aziende che aderiscono ad un Fondo dovranno necessariamente presentare istanza FNC attraverso le indicazioni che verranno pubblicate dal Fondo di riferimento.

Le uniche circostanze in cui un datore di lavoro può presentare istanza FNC senza Fondo sono le seguenti:

  • Il datore di lavoro, alla data di presentazione dell’istanza, non aderisce a nessun Fondo;
  • Il Fondo a cui aderisce non partecipa all’attuazione degli interventi del FNC;
  • Il Fondo a cui aderisce comunica al Ministero del Lavoro di aver esaurito le risorse necessarie al finanziamento dell’intervento formativo.

Da quando sarà possibile presentare i piani?

Le domande di contributo potranno essere presentate sulla piattaforma di servizi online MyANPAL a partire dal 10 febbraio 2025.