L’art. 1 afferma che il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 è attivato per finanziare le spese necessarie per affrontare la pandemia di COVID-19 per il periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2022.
Sulla base del regolamento le azioni ammissibili sono le seguenti:
- il sostegno di emergenza fornisce una risposta di emergenza fondata sulle esigenze, a integrazione della risposta degli Stati membri interessati, volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana, ogniqualvolta una catastrofe ne determini la necessità;
- Il sostegno di emergenza può comprendere qualsiasi azione di aiuto umanitario ammissibile al finanziamento dell’Unione a norma degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1257/96 e può pertanto includere interventi di assistenza, di soccorso e, se necessario, di protezione finalizzati a salvare e proteggere vite nel corso di catastrofi o immediatamente dopo;
- Il sostegno di emergenza è concesso e attuato nel rispetto dei principi umanitari fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza.
Le azioni e gli interventi di assistenza e di soccorso sono attuati dalla Commissione o da organizzazioni partner selezionate dalla Commissione. La Commissione può selezionare come organizzazioni partner, in particolare, le organizzazioni non governative, i servizi specializzati degli Stati membri, le autorità nazionali e gli altri organismi pubblici, le organizzazioni internazionali e le loro agenzie.
(Fonte: first. aster.it)