Con la conversione in legge del D.L. 23/2020, il legislatore ha tentato di fornire una risposta alle pressanti richieste delle imprese, di assicurare una qualche forma di tutela ai datori di lavoro rispetto al rischio di subire imputazioni penali o richieste risarcitorie da parte dei lavoratori a causa del contagio da Coronavirus, stante l’estrema difficoltà, soprattutto nella prima fase della diffusione del contagio, di fare riferimento a misure specifiche per i luoghi di lavoro e comunque nella grande difficoltà di stabilire se un lavoratore avesse subìto il contagio sul posto di lavoro oppure altrove.
Ad alimentare le preoccupazioni aveva contribuito la disposizione dell’articolo 42 del D.L. 18 del 17 marzo (il “Cura Italia”): nei casi accertati (anche in base a presunzioni semplici) di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro, questi eventi sono da qualificare come infortuni sul lavoro.
La circolare Inail del 20 maggio aveva cercato di portare chiarezza sul punto, senza tuttavia fugare del tutto i timori di parte datoriale…
Con l’articolo 29-bis della legge di conversione del D.L. 23/2020, pur non prevedendo una norma di salvaguardia penale di carattere generale, il legislatore ha affermato un principio importante in chiave di tutela del datore di lavoro: ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, i datori di lavoro adempiono all’obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori previsto dall’articolo 2087 del Codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso sottoscritto il 24 aprile 2020, e negli altri protocolli previsti all’articolo 1, comma 14, del D.L. 33 del 16 maggio 2020.
Se non trovano applicazione queste prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o negli accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali.
Il legislatore, in relazione al rischio contagio Covid, per la prima volta statuisce che lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro può dimostrare di aver adempiuto al proprio obbligo di tutelare i lavoratori, è rappresentato dall’adozione e dall’efficace mantenimento delle misure previste. Si tratta di una disposizione sicuramente di grandissimo impatto anche sul piano della tutela penale poiché il datore di lavoro, in caso di contestazione, potrà contrapporre all’eventuale imputazione o richiesta risarcitoria la dimostrazione di aver adottato e applicato in modo rigoroso i protocolli.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)