Il D.L. n. 52/2021 (c.d. Decreto Aperture) introduce, tra le altre, alcune importanti novità in tema di spostamenti infra-regionali e da e verso l’estero, conseguenti all’istituzione delle cosiddette “Certificazioni verdi Covid-19”. Quanto agli spostamenti infra-regionali, l’art. 2, co. 1, del Decreto prevede che gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti della certificazione verde COVID-19.
Con riferimento, poi, agli spostamenti da e verso l’estero, l’art. 2, co. 3, del Decreto prevede che le ordinanze di contenimento del Ministero della salute (ex art. 2, co. del DL n. 19/2020) potranno individuare i casi in cui le certificazioni verdi COVID-19 consentiranno di derogare a divieti di spostamento da e per l’estero, ovvero agli obblighi di sottoporsi a misure sanitarie conseguenti ai medesimi spostamenti.
Le “Certificazioni verdi COVID-19”, disciplinate dall’art. 9 del DL, consistono nel documento comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.
In dettaglio, tali certificazioni sono rilasciate al fine di attestare una delle condizioni elencate di seguito.
1. Lo stato di avvenuta vaccinazione anti COVID-19.
Tale certificato è rilasciato al termine del prescritto ciclo vaccinale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione e contestualmente alla stessa. Esso ha una validità di 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è comunque disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. Coloro che, al 23 aprile 2021, abbiano già completato il ciclo di vaccinazione, possono richiedere il certificato alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.
2. La guarigione dal COVID-19.
Tale certificato è rilasciato, su richiesta dell’interessato, dalla struttura ove il paziente affetto da COVID-19 è stato ricoverato ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Esso ha una validità di 6 mesi dalla guarigione, ma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato si ammali nuovamente di COVID-19. Il certificato è comunque disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.
Il D.L. fa salvi i certificati di guarigione rilasciati prima del 23 aprile 2021, che acquistano validità semestrale a partire dalla data indicata negli stessi e salvo che il soggetto non si sia ammalato, ovvero non si ammali nuovamente, di COVID-19-
3. L’effettuazione di tampone (molecolare o antigenico rapido) con risultato negativo.
Tale certificato è prodotto, su richiesta dell’interessato, dalle strutture sanitarie, pubbliche e/o private e/o dalle farmacie, che hanno eseguito il tampone, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. Esso ha validità di 48 ore dall’esecuzione del test. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea. Le disposizioni nazionali resteranno in vigore fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l’attuazione delle disposizioni di cui al regolamento europeo e del Consiglio sul cosiddetto “passaporto vaccinale digitale” o “green pass europeo”, destinato ad agevolare la circolazione delle persone, libera e sicura, all’interno dell’Unione durante la pandemia da Covid-19.
(Fonte: Confindustria Brescia)
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