Normativa prevenzione incendi

D.p.r. 1 agosto 2011, n. 151

È stato pubblicato il 22 settembre sulla G.U. il d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante lo schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Il nuovo regolamento, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.

In primo luogo, attualizza l‘elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e, introducendo il principio di proporzionalità, correla le stesse a tre categorie, a, b e c, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa.

In secondo luogo, il provvedimento individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati, più semplici rispetto agli attuali, con riguardo alle attività ricondotte alle categorie a e b.

Grazie alla individuazione di distinte categorie, a, b e c, è stato possibile effettuare una modulazione degli adempimenti procedurali e, in particolare:

  • Categoria A: sono state inserite quelle attività dotate di “regola tecnica” di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
  • Categoria B: sono state inserite le attività presenti nella categoria A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria “superiore”;
  • Categoria C: sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della “regola tecnica”.

Sono state quindi aggiornate e riadattate le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che attiene la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d’opera, la voltura, prevedendo sia il caso in cui l’attivazione avvenga attraverso lo sportello unico per le attività produttive sia l’eventualità che si proceda direttamente coinvolgendo il comando provinciale VV.F. competente per territorio.

Nuovi impianti

Nella presentazione del progetto antincendio gli enti e i privati responsabili delle attività elencate nell’allegato i, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza al comando dei vigili del fuoco competente territorialmente, l’esame dei progetti relativi a nuovi impianti e insediamenti. 

Analogamente si deve procedere in caso di modifiche successive ad impianti esistenti, comportanti aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio. Per quanto riguarda la tempistica, il comando dei VV.F. dovrà esaminare il progetto entro 30 giorni, richiedendo eventualmente documentazione integrativa, pronunciandosi sulla conformità del progetto entro 60 giorni dalla data di presentazione.

La novità pertanto è che le attività dell’elenco di cui allegato i, categoria A, del d.p.r. n. 151, non sono soggette ad approvazione preventiva in fase di progetto da parte del comando dei VV.F.

Generalmente per ogni attività rimangono comunque dei limiti minimi da superare per essere soggetti a certificato di prevenzione incendi. Si evidenzia anche che, per quanto riguarda le tariffe richieste dai comandi dei vigili del fuoco per l’espletamento dei servizi di verifica progetto e rilascio del certificato di prevenzione incendi, per le nuove attività inserite nell’allegato i (non presenti nel precedente elenco del d.m. 16/02/1982), si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, secondo la tabella di equiparazione riportata nell’allegato ii.

Controlli di prevenzione incendi e rilascio del certificato di prevenzione incendi

Tutte le attività riportate nell’elenco dell’allegato i del d.p.r. n. 151 del 01/08/2011 sono soggette a controlli da parte del comando dei vigili del fuoco: in particolare prima dell’esercizio delle attività il responsabile della stessa dovrà darne segnalazione al comando dei VV.F., presentando l’istanza di cui al comma 2 dell’art. 16 del d. Lgs. N. 139 del 8/3/2006, ossia la cosiddetta SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). Le modalità saranno definite specificatamente da un decreto del ministero dell’interno, ma la comunicazione dovrà essere certamente corredata da tutto il materiale comprovante la conformità impiantistica e strutturale ai requisiti di antincendio. Per quanto concerne i sopralluoghi svolti dal comando dei vigili del fuoco, finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, il regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi prevede:
1. Sopralluoghi “a campione” per le attività di cui all’allegato i, ricadenti nelle categorie a e b, per le quali tuttavia non previsto il rilascio del cpi, bensì di un “verbale di sopralluogo tecnico” da parte del comando dei vigili del fuoco, a seguito di richiesta dell’interessato;
2. Sopralluoghi per tutte le attività che hanno comunicato inizio dell’esercizio, ricadenti nell’allegato i categoria c, per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Qualora i sopralluoghi svolti dai tecnici del comando dei vv.f. evidenzino difformità alla normativa antincendio, potrà essere concesso al responsabile dell’esercizio di intervenire per correggere la difformità entro 45 giorni di tempo per adeguare l’attività, in caso contrario il comando procederà ad interdire le attività.

Rinnovo certificato di prevenzione incendi: nuove scadenze

Tutti i certificati di prevenzione incendi (cpi) sono soggetti a rinnovo quinquennale, ad eccezione delle attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’elenco di cui allegato i del d.p.r. n. 151/11, per le quali il certificato di prevenzione incendi (cpi) ha durata pari a 10 anni. In ogni caso il rinnovo avviene mediante dichiarazione di “situazione non mutata”, in modo del tutto analogo a quanto già previsto dal d.p.r. n. 37 del 12/01/1998.

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  • indicazione delle eventuali criticità rilevate e delle modalità per la messa a norma;
  • elaborazione SCIA – Progetto;
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