Il decreto Lavoro (Dl 48/2023) amplia l’obbligo di nomina del medico competente non solo alle ipotesi già previste dalla legge, ma anche «qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28» del Dlgs 81/2008. Questa estensione coinvolge la sorveglianza sanitaria, determinando alcune criticità, secondo quanto evidenziato da Confindustria in occasione dell’audizione in commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato del Senato, nell’ambito della conversione in legge del decreto.
La novità normativa estende l’obbligo di nomina del medico competente a ipotesi rimesse alla valutazione dei rischi elaborata dal datore di lavoro, ma secondo la nota depositata al Senato, il decreto legge «rende chiara l’intenzione di estendere la sorveglianza sanitaria al di fuori dei casi previsti dalla legge», dato che non avrebbe senso nominare un medico che non possa svolgere tale attività.
Tuttavia l’estensione della sorveglianza si scontra con il quadro normativo vigente, perché l’articolo 41, comma 3, lettera c) del Dlgs 81/2008 non consente le visite mediche nei casi vietati dalle leggi, tant’è che sono previste sanzioni per il datore di lavoro e per il medico competente. Oltre al fatto che la sorveglianza sanitaria opera in deroga al divieto generale di accertamenti sulla idoneità e sulla infermità del dipendente contenuto nell’articolo 5 della legge 300/1970.
Estendere l’obbligo di sorveglianza sanitaria in base alla valutazione dei rischi, osserva Confindustria, da una parte comprime, in modo indeterminato, quanto previsto dalla legge 300/1970, dall’altra determina criticità sulla responsabilità penale del datore di lavoro. Inoltre la necessità o meno della sorveglianza sanitaria sarebbe rimessa alla valutazione di ciascun medico, impedendo di individuare con certezza, sulla base di una norma di legge, il confine tra lecito e illecito.
Peraltro il nuovo quadro normativo comporta che il medico competente debba essere coinvolto nella valutazione dei rischi ai fini della necessità o meno della sorveglianza sanitaria, con eventuale individuazione dei casi, che potrebbero estendersi notevolmente, in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria in deroga all’articolo 5 della legge 300/1970.
Ciò a sua volta potrebbe avere ricadute in ambito di privacy e sui giudizi di inidoneità alle mansioni quale conseguenza dell’aumento degli elementi presi in considerazione.
Quanto alla nuova previsione in base alla quale, in occasione delle visite di assunzione, il medico «richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità», se da una parte consente di avere maggiori informazioni per valutare l’idoneità del lavoratore, dall’altra non prevede un obbligo di consegna della cartella medica da parte di quest’ultimo (mentre il dossier del servizio studi del Senato suggerisce di valutare eventuali sanzioni per il medico che non chiede il documento).
Fonte: il sole 24 ore