Il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha previsto all’art. 125 un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione; l’Agenzia delle Entrate ha definito, con provvedimento dell’11 settembre 2020, la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione: la misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423 per cento del credito richiesto.
Con provvedimento del 10 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito in 200 milioni di euro dal decreto Rilancio.
In particolare, è stato previsto che:
Per questa ragione, visto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia, è pari a 1.278.578.142 euro, la percentuale è ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 e 1.278.578.142; il risultato di tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 15,6423 per cento.
Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
I beneficiari possono scegliere se utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24. Con la risoluzione n. 52/E del 14 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6917 per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta.
In alternativa, possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L’opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021.
La comunicazione all’Agenzia della cessione del credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può avvenire con decorrenza dal 14 settembre.
(Fonte: IPSOA)