I soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2020, per confermare la “prenotazione” devono inoltrare la “dichiarazione sostitutiva” dall’8 gennaio all’8 febbraio 2021. La proroga della scadenza precedentemente fissata al 31 gennaio 2021, si è resa necessaria a causa di interventi di aggiornamento della piattaforma telematica. Resta comunque invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
In sostanza, i soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2020, per confermare la “prenotazione” debbono inoltrare la “dichiarazione sostitutiva” dall’8 gennaio all’8 febbraio 2021, anziché dal 1° al 31 gennaio 2021.
È utile ricordare che il credito di imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC, e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile. Solo per l’anno 2020 è riconosciuto anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purché non partecipate dallo Stato.
La normativa che disciplina il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali ha previsto che l’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto, che costituisce limite di spesa. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, si dovrà procedere alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.
(Fonte: Ipsoa)