Fino al 30 settembre si può inviare la comunicazione prenotativa per l’accesso al bonus sugli investimenti pubblicitari di cui all’articolo 57-bis, comma 1-ter del Dl 50/2017. Si tratta degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020 sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti radiotelevisive.
La comunicazione dovrà avvenire con il nuovo modello, pubblicato sul sito delle Entrate il 28 agosto, che recepisce le novità introdotte per il solo 2020 dapprima dall’articolo 98 del D.L. 18/2020 e poi dall’articolo 186 del D.L. 34/2020, commentate dalla circolare dell’Agenzia 25/E del 20 agosto 2020.
Da non dimenticare anche la novità apportata dall’articolo 96 del Dl 104/2020, che alza da 60 milioni a 85 milioni il tetto di spesa per il 2020, sia perché viene ampliato l’ambito di applicazione del beneficio, sia perché se ne incrementa la percentuale di calcolo.
In particolare, le istruzioni al nuovo modello recepiscono le tre modifiche riguardanti il 2020, costituite dal fatto che (i) il beneficio è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati; (ii) è venuto meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione; (iii) l’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato, laddove a regime il beneficio spetta solo per gli investimenti su emittenti locali.
Nella comunicazione per l’accesso vanno quindi indicati i soli dati relativi agli investimenti pubblicitari effettuati e/o da effettuare su ciascun mezzo di informazione nel 2020, mentre non vanno indicati i dati relativi agli investimenti effettuati sui medesimi mezzi nell’anno precedente.
Si ricorda inoltre che lo stesso comma 1-ter, come modificato dall’articolo 186 del D.L. 34/2020, ha rinviato al periodo dal 1° al 30 settembre 2020 la comunicazione telematica prenotativa, che altrimenti era da effettuarsi dal 1° al 31 marzo 2020. La stessa norma dispone espressamente che le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide, ancorché siano state effettuate con il “vecchio” modello, fermo restando che il credito sarà rideterminato con i nuovi criteri.
La comunicazione per l’accesso dovrà essere comunque ripresentata da parte dei soggetti che effettuano investimenti nelle emittenti nazionali non partecipate dallo Stato, che non potevano essere inclusi nella comunicazione effettuata entro il 31 marzo 2020, poiché l’estensione del beneficio a tali investimenti è avvenuta con il D.L. 34/2020 datato 19 maggio 2020. Sulla base delle istruzioni, tale ripresentazione, che dovrà essere effettuata anche dai soggetti che a parità di tipologia di investimenti intendono semplicemente rettificare gli importi già indicati entro il 31 marzo, comporta due invii, uno per la previa rinuncia totale del credito richiesto con il modello già presentato, e l’altro per la prenotazione sulla base dei nuovi importi.
Il credito effettivamente spettante potrà essere inferiore a quello richiesto con l’istanza “prenotativa”, nel caso in cui l’ammontare complessivo degli importi richiesti con le istanze superi l’ammontare delle risorse stanziate per la relativa copertura finanziaria.
Il credito è utilizzabile solo in compensazione in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997, ed è tassato ai fini Ires e Irap.
Sono state pubblicate, sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nuove risposte alle FAQ sul bonus pubblicità. Le risposte di carattere fiscale sono state date in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e riguardano in particolare le novità introdotte dalla normativa recente alla disciplina del credito di imposta per l’anno 2020. Tra queste la modalità di calcolo in quanto il credito di imposta, esclusivamente per il 2020, deve essere calcolato nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati e la possibilità di presentare le “comunicazioni per l’accesso” dal 1° al 30 settembre 2020.
Sintetizziamo di seguito le nuove indicazioni suggerite.
In riferimento alla modifica della base e della percentuale di calcolo la normativa (articolo 98 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e art. 186 del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020) ha previsto che esclusivamente per l’anno 2020, il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente.
Il credito di imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC, e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile. Solo per l’anno 2020 è riconosciuto anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purché non partecipate dallo Stato.
Pertanto, le risorse stanziate per l’agevolazione per l’anno 2020 sono state in parte destinate agli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e in parte agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Per accedere al bonus pubblicità, anche per l’anno 2020, è necessario inviare la domanda telematicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso un’apposita procedura nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Viene precisato che, anche per l’anno 2020, la “prenotazione” deve essere confermata con la presentazione di una “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti realizzati, da effettuarsi sempre telematicamente, dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si richiede l’agevolazione (per l’anno 2020 la dichiarazione sostitutiva deve essere inviata dal 1° al 31 gennaio 2021).
La normativa che disciplina il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali ha previsto che l’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto, che costituisce “limite di spesa”. Le faq precisano che, anche nell’anno 2020, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, si dovrà procedere alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.
Anche per l’anno 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è soggetto al limite degli aiuti “de minimis” di cui ai regolamenti dell’Unione europea. L’agevolazione in oggetto, pertanto, non rientra tra gli aiuti di cui alla Comunicazione della CE “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (2020/C 91 I/01).
(Fonti: Il Sole 24 Ore/Ipsoa)