Con la Legge di bilancio 2020 è stata introdotta la disciplina che consente una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del D.M. 1444/1968.
Ne possono beneficiare tutti i contribuenti che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi sono titolari: persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, società semplici, associazioni tra professionisti e soggetti che conseguono reddito d’impresa.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi del possessore o del detentore dell’immobile, nonché i conviventi di fatto, a patto che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.
Gli interventi ammessi devono essere finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna” e realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. L’agevolazione, pertanto, non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.
Gli interventi devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Sono, tra gli altri, ammissibili: interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata; interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio; interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.
Tra le spese ammissibili rientrano le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori; gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi).
La detrazione dall’imposta lorda può essere fatta valere ai fini sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e si riferisce alle spese sostenute nel 2020.