Con il decreto “Agosto” ritorna il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture turistico-ricettive con una nuova modalità di fruizione: potrà essere liquidato in un’unica soluzione e utilizzato esclusivamente in compensazione. L’opportunità riguarda le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all’aria aperta e le strutture termali. Per queste ultime il beneficio compete anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. L’agevolazione è riconosciuta nella misura del 65% delle spese sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 e quindi nel 2020 e 2021 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare.
La dotazione finanziaria ammonta a 180 milioni di euro.
Con decreto del Ministro dei beni e delle Attività culturali e del turismo – che dovrebbe essere emanato entro l’inizio di settembre – dovranno essere adeguate le disposizioni attuative dell’agevolazione.
Con riferimento all’ambito soggettivo, il decreto “Agosto” conferma alcuni aspetti delle precedenti versioni dell’agevolazione e introduce anche alcune novità.
Viene confermata l’ammissione al credito d’imposta delle imprese alberghiere. Secondo quanto indicato nel decreto interministeriale n. 598/2017, per “struttura alberghiera” deve intendersi una struttura aperta al pubblico, composta da non meno di 7 camere per il pernottamento degli ospiti, a gestione unitaria e con servizi centralizzati, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Sono strutture alberghiere:
Il decreto “Agosto” conferma tra i beneficiari del credito d’imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica.
Sono ammesse le strutture alberghiere e gli agriturismi esistenti alla data del 1° gennaio 2012: tale condizione dovrebbe essere confermata anche per la nuova edizione dell’agevolazione.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche agli stabilimenti termali, e anche in tal caso si tratta di una conferma: le strutture termali erano state aggiunte tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione dalla legge di Bilancio 2018.
Novità assoluta per la nuova edizione dell’agevolazione è l’ammissione al beneficio anche delle strutture ricettive all’aria aperta; in tale definizione dovrebbero rientrare:
Quanto all’ambito oggettivo, il decreto “Agosto” non specifica in dettaglio le tipologie di interventi agevolabili; tuttavia, il credito di imposta dovrebbe essere riconosciuto per:
Per gli stabilimenti termali, invece, viene espressamente previsto che il beneficio compete anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
Il credito d’imposta è riconosciuto in “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e fino a un massimo di 200.000 euro. Il totale delle spese agevolabili, pertanto, non può superare la somma di 307.693,30 euro.
Un’importante novità introdotta dal decreto “Agosto” rispetto alle precedenti edizioni riguarda la modalità di fruizione dell’agevolazione: secondo quanto indicato al comma 1 dell’articolo 79 e come specificato nella relazione illustrativa al decreto-legge, il credito d’imposta è liquidato in un’unica soluzione e dovrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione.
Un aspetto che dovrà essere definito riguarda le modalità di accesso all’agevolazione e le modalità di assegnazione delle risorse disponibili. Nelle precedenti edizioni, l’assegnazione è avvenuta con il contestato meccanismo del click day, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
(Fonte: IPSOA)
QUI la nostra scheda informativa.