La Legge 9 ottobre 2023, n. 137 è stata pubblicata in Gazzetta ed è entrata in vigore il 10 ottobre.
Questa legge, che converte il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, porta diverse modifiche sia al Codice Penale che al Decreto Legislativo 152/2006. Di seguito, le principali novità relative agli illeciti ambientali:
- Abbandono di Rifiuti: L’abbandono di rifiuti, precedentemente considerato una sanzione amministrativa, diventa un reato contravvenzionale. Il reato è definito come segue: “Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.”
- Aggravanti per l’Inquinamento Ambientale e il Disastro Ambientale: La legge specifica le aggravanti per l’inquinamento ambientale e il disastro ambientale quando si verificano in aree naturali protette o soggette a vincoli paesaggistici, ambientali, storici, artistici, architettonici o archeologici. La pena è aumentata da un terzo alla metà. Se l’inquinamento danneggia un habitat all’interno di tali aree, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.
- Aumento delle Pene per l’Incendio Boschivo: Le pene per il reato di incendio boschivo, come previsto dall’articolo 423 bis del Codice Penale, sono state aumentate. La reclusione va da sei a dieci anni nel caso doloso e da due a cinque anni nel caso colposo.
- Confisca Allargata per gli Ecoreati: La legge estende la possibilità di applicare la confisca allargata, come previsto dall’articolo 240 bis del Codice Penale, ai reati ambientali (Ecoreati). Questo significa che sarà possibile confiscare il denaro, i beni e altre utilità di un condannato che non può giustificare la provenienza, anche se detenuti attraverso terze parti, se sono sproporzionati al proprio reddito o alla propria situazione.
- Protezione dell’Orso Bruno Marsicano: La legge modifica l’articolo 30 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, che riguarda la protezione della fauna selvatica. Introduce una sanzione di arresto da sei mesi a due anni e un’ammenda da 4.000 a 10.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus).
Questa legge rafforza notevolmente le sanzioni per i reati ambientali e mira a proteggere meglio l’ambiente e la fauna selvatica.
Fonte: Tutto Ambiente