L’attività svolta dall’apprendista deve essere strettamente correlata al titolo di studio che l’apprendista sta conseguendo. In questo contesto, il parere 1369/2023 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) riguardante i requisiti per l’apprendistato di primo livello ha sollevato importanti considerazioni. Questo tipo di apprendistato è mirato al conseguimento di qualifiche, diplomi professionali, diplomi di istruzione secondaria superiore e certificati di specializzazione tecnica superiore.
Il caso in esame riguarda un apprendista cuoco assunto per un’attività stagionale. L’azienda ha posto all’Ispettorato la domanda se l’apprendista debba provenire da un istituto scolastico alberghiero, nonostante la regolamentazione regionale non fornisca indicazioni specifiche riguardo al percorso di istruzione.
Questo tipo di contratto si caratterizza per un forte contenuto formativo. L’obbligo del datore di lavoro va oltre la retribuzione, includendo la formazione necessaria all’acquisizione di competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità. L’apprendistato di primo livello, disciplinato dall’articolo 43 del Dlgs 81/2015, si rivolge a giovani tra i 15 e i 25 anni, inseriti in un percorso scolastico o formativo, il cui regime giuridico è in gran parte devoluto alle Regioni. L’obiettivo è ottenere un titolo di studio di secondo grado, attraverso un percorso duale che si svolge in parte presso un ente formativo e in parte presso un’impresa. L’articolo 46 del decreto stabilisce gli standard formativi del contratto, necessari per la validità delle future certificazioni di formazione. Alla fine del percorso, l’ente formativo dell’apprendista certifica le competenze acquisite, affermando così il conseguimento del titolo di studio.
Nonostante l’assenza di vincoli specifici riguardo a un percorso di istruzione nella regolamentazione regionale, come è il caso dell’Emilia Romagna, l’Inl sostiene che il datore di lavoro e l’ente formativo debbano sempre valutare la coerenza tra l’attività lavorativa svolta dall’apprendista e il suo titolo di studio. Infatti, il manuale operativo allegato alla circolare 12/2022 sottolinea che datore di lavoro e ente formativo devono verificare la fattibilità del contratto di apprendistato “attraverso l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (profilo contrattuale) e titolo di studio (qualifica/diploma)“. Questa informazione, come previsto dal Dm 12 ottobre 2015, deve essere fornita all’apprendista e, se minorenne, ai suoi familiari.
È importante sottolineare che queste considerazioni non impegnano l’amministrazione di appartenenza
Fonte: Il Sole24Ore