La Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di Covid-19. Si tratta di una misura che consente agli Stati membri di garantire che le imprese di tutti i tipi dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo l’epidemia di COVID-19.
Il quadro temporaneo prevede cinque tipi di aiuti:
Il 3 aprile la Commissione ha esteso il quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi al coronavirus, di tutelare i posti di lavoro e di sostenere l’economia. In particolare, sono stati introdotti cinque ulteriori tipi di misure di aiuto:
La modifica del quadro temporaneo amplia anche la gamma dei tipi esistenti di sostegno che gli Stati membri possono erogare alle imprese in difficoltà. Ad esempio, consente ora agli Stati membri di concedere, fino al valore nominale di 800.000 euro per impresa, prestiti a tasso zero, garanzie su prestiti che coprono il 100% del rischio o di fornire capitale. Ciò può essere combinato anche con gli aiuti “de minimis” (portando l’aiuto per impresa a 1 milione di euro) e con altri tipi di aiuti.
A seguito della pubblicazione della Comunicazione, il Dipartimento per le Politiche Europee ha recepito il quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea per garantire maggiore flessibilità agli Stati membri in materia di aiuti di Stato, al fine di sostenere l’economia.
In questa fase, l’Ufficio Aiuti di Stato del Dipartimento per le Politiche Europee prevede una duplice azione:
Il 14 aprile 2020, la Commissione europea ha approvato un pacchetto di aiuti a sostegno dell’economia italiana per fronteggiare gli effetti dell’epidemia di coronavirus. Il pacchetto, spiega una nota della Commissione UE, è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. Il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di attuare immediatamente le misure approvate, ha reso disponibile on-line il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25 mila euro.
Il 21 aprile 2020, la Commissione europea ha approvato due ulteriori regimi. Il primo (nota della Commissione europea) è un regime nazionale di 50 milioni di euro per sostenere i settori dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca in Friuli-Venezia Giulia nell’emergenza Covid-19. Nel quadro del regime, il sostegno sarà concesso sotto forma sia di prestiti a tassi d’interesse agevolati erogati tramite enti finanziari, che di sovvenzioni dirette.
Il secondo regime approvato prevede un sostegno di 100 milioni di euro alle piccole e medie imprese (PMI) nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell’acquacoltura nel contesto della pandemia di coronavirus.
Le norme adottate dall’UE col quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le PMI, che incontrano difficoltà economiche a causa dell’epidemia di COVID-19.
Il quadro temporaneo prevede una serie di garanzie. Ad esempio, collega i prestiti agevolati o le garanzie concessi alle imprese all’entità della loro attività economica, facendo riferimento al loro costo del lavoro (spesa per stipendi e salari), fatturato o esigenze di liquidità e al ricorso al sostegno pubblico per il capitale di esercizio o di investimento. Gli aiuti dovrebbero pertanto aiutare le imprese ad affrontare la crisi e a preparare una ripresa sostenibile.
Il quadro temporaneo integra, inoltre, le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l’impatto socioeconomico dell’epidemia di COVID-19, in linea con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 che presenta queste possibilità. Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese, che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti a causa dall’epidemia di COVID-19 o da essa direttamente causati. Ciò può essere utile per sostenere settori particolarmente colpiti, come i trasporti, il turismo, il settore alberghiero e il commercio al dettaglio.
Inoltre, le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e se necessitano di aiuti al salvataggio urgenti. L’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea consente agli Stati membri di compensare le imprese per danni arrecati da eventi eccezionali, quali quelli provocati dall’epidemia di COVID-19, comprese misure nei settori dei trasporti aerei e del turismo.
Il quadro sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.
(Fonte: http://www.politicheeuropee.gov.it/)