Il prospetto Aiuti di Stato, che si concretizza nella compilazione dei righi RS401 e RS402 del modello Redditi e degli analoghi righi del modello Irap, non è mai stato di semplice gestione, ma mai come nel 2021, in conseguenza dell’eccezionale anno 2020, la sua compilazione ha presentato tante difficoltà.
Nel prospetto confluiscono tutti gli aiuti di Stato che possono essere considerati automatici, insieme a quelli soggetti a procedura di concessione ma con un importo indeterminato; ciò perché, in conseguenza della dichiarazione del contribuente, questi aiuti saranno poi iscritti al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
Gli aiuti soggetti a concessione per un importo determinato invece non dovranno essere riportati in dichiarazione: provvederà direttamente l’ente concedente ad effettuare l’iscrizione sul RNA.
Il proliferare degli aiuti di Stato nel 2020, inseriti nel contesto del Temporary Framework, ha richiesto l’istituzione di nuovi codici specifici per gli aiuti elargiti in conseguenza della pandemia.
Quando sono state pubblicate le istruzioni dei modelli Redditi, appariva evidentemente deducibile che tutti questi aiuti di Stato dovessero essere singolarmente indicati sul prospetto Aiuti di Stato.
Successivamente, per effetto dell’abrogazione del comma 2 dell’articolo 10-bis del DL 137/2020, operata dalla Legge 106/2021 di conversione del DL cosiddetto Sostegni-bis, gli aiuti corrisposti in via eccezionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, oltre a non concorrere alla formazione del reddito, non sono più soggetti ai limiti e alle condizioni previste dalla Commissione Europea nel contesto del Quadro temporaneo.
Molti hanno ritenuto che in conseguenza di ciò questi aiuti potessero essere dispensati dall’obbligo di indicazione analitica sul prospetto Aiuti di Stato, ma l’Agenzia delle Entrate, il 28 luglio 2021, con la pubblicazione delle Faq sulla compilazione proprio del prospetto in esame, ha precisato che, in presenza di codici riferiti a contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia nel contesto dell’emergenza sanitaria, non deve essere riportato l’importo accreditato, ma ciò non ha come naturale conseguenza l’esenzione della compilazione del prospetto.
In definitiva quindi, gli aiuti di Stato riconducibili all’emergenza sanitaria ricevuti nell’anno fiscale 2020 dovranno essere indicati in modo analitico sui righi RS401 e RS402 ma senza l’indicazione dell’importo.
(Fonte: fiscoetasse)