Il decreto Rilancio ha previsto un pacchetto di misure a sostegno del settore editoriale colpito dagli effetti economici prodotti dall’emergenza sanitaria, che comprende il contributo una tantum alle edicole, il credito d’imposta per i servizi digitali, il potenziamento del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari, il tax credit per edicole e imprese di distribuzione stampa, l’incremento della percentuale di resa forfettaria dei giornali e il credito di imposta per l’acquisto della carta dei giornali.
I regolamenti hanno fissato i termini per l’invio delle domande di accesso ai benefici dal 1° al 30 ottobre 2020 per il contributo una tantum alle edicole, e dal 20 ottobre al 20 novembre 2020 per il credito d’imposta servizi digitali.
Il contributo una tantum.
L’articolo 189, comma 1, del decreto Rilancio ha riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro (entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa) alle persone fisiche esercenti punti di vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (codice di classificazione Ateco 47.62.10, quale codice di attività primario), non titolari di redditi di lavoro dipendente o pensione.
Il termine per l’invio della domanda è fissato nel periodo compreso tra il 1° e il 30 ottobre 2020.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante.
Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario dichiarato nella domanda e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del T.U.I.R.
Tax credit per servizi digitali.
Si tratta di un credito di imposta destinato alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al ROC (con codice di classificazione Ateco “58 Attività editoriali”: 58.13 edizioni di quotidiani e 58.14 edizione di riviste e periodici), che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato.
Il credito di imposta è pari al 30% della spesa effettiva sostenuta (secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Tuir) nell’anno 2019 per l’acquisizione dei seguenti servizi digitali:
Le imprese editrici che intendono accedere al beneficio devono presentare la relativa domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2020.
Entro il 31 dicembre 2020 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria formerà l’elenco dei beneficiari con il relativo importo spettante. Qualora il totale dei crediti di imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili (8 milioni di euro per il 2020), si procederà al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.
Il beneficio è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento Ue 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis.
Il credito d’imposta in esame è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)