Condividiamo con te le ultime novità riguardanti il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il quale è stato oggetto di un nuovo aggiornamento nella sua versione di luglio 2023. Questa revisione ha preso in considerazione anche il coordinamento con il D.Lgs. 106/2009 e le altre normative che nel corso degli anni hanno apportato modifiche e integrazioni al testo.
È importante sottolineare che questo aggiornamento è stato possibile grazie all’impegno e al lavoro prezioso del Dott. Ing. Gianfranco Amato (ITL Verona) e del Dott. Ing. Fernando Di Fiore (ATS Pavia).
Tuttavia, è fondamentale precisare che questa versione non ha carattere ufficiale. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana attraverso la stampa oppure possono essere consultate su siti autorizzati, come quelli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o del portale Normattiva.
Ecco un riepilogo delle nuove normative e delle principali novità incluse nel D.Lgs. 81/2008 e/o nel documento coordinato, con particolare attenzione alla recente Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro riguardante la tutela dei lavoratori dai rischi correlati al caldo estivo.
Riprendiamo alcune delle novità del documento “D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”, nella versione di luglio 2023:
Inoltre sono stati inseriti gli interpelli gli interpelli n. 1 del 01/02/2023, n. 2 del 14/03/2023, n. 3 del 12/06/2023 e n. 4 del 26/06/2023;
Tra le diverse novità, desideriamo porre particolare attenzione a una Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) – Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro, datata 13 luglio 2023, con protocollo n. 5056, riguardante la “Tutela dei lavoratori dai rischi legati ai danni da calore”.
Nella suddetta nota, inviata agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro, si evidenzia l’importanza di prestare attenzione alla protezione dei lavoratori contro i rischi correlati al calore, soprattutto considerando le condizioni climatiche attuali. Si sottolinea l’importanza per gli Uffici interessati di vigilare attentamente sulla sicurezza dei lavoratori sia durante le ispezioni, sia nel fornire informazioni e misure preventive ai datori di lavoro e ai dipendenti. L’obiettivo è fornire loro informazioni utili sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla percezione del rischio associato.
Nella Nota, vengono citati anche precedenti documenti di riferimento (come la Nota n. 4639 del 02 luglio 2021, la n. 3783 del 22 giugno 2022 e la nota prot. INL 4753 del 26 luglio 2022), che costituiscono un supporto ulteriore per la comprensione delle disposizioni e delle integrazioni fornite. Tra le integrazioni, sono inclusi aspetti relativi alla valutazione del rischio da calore e agli strumenti e metodologie utilizzabili per garantire un ambiente di lavoro sicuro e adeguato.
Ad esempio per “l’indagine sulla valutazione dei rischi da stress termico e l’individuazione delle relative misure di mitigazione”, è possibile fare riferimento:
Si richiama anche la pubblicazione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ( EU-OSHA) “ Heat at work – Guidance for workplaces” (Esposizione al calore sul lavoro: orientamenti per i luoghi di lavoro), che fornisce “indicazioni pratiche su come gestire e ridurre i rischi associati all’esposizione al calore nell’ambiente di lavoro, e con le informazioni sulle patologie connesse al calore. La guida, tra altro, espone metodi pratici – organizzativi e tecnici – per ridurre e gestire il rischio professionale in relazione ai luoghi di lavoro, fornendo anche informazioni sulle azioni da intraprendere nel caso in cui un lavoratore inizi a manifestare sintomi di malessere legato al calore”.
Inoltre si può fare riferimento “a strumenti e metodologie che possono contribuire al monitoraggio preventivo ed alla valutazione, alla relativa formazione ed alla predisposizione di misure di mitigazione e di contenimento dei rischi ambientali nei processi di lavoro” (ad esempio con riferimento ai calcolatori da stress termico).
Desideriamo porre l’attenzione su una rilevante Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), datata 13 luglio 2023, avente il protocollo n. 5056. Questa nota è incentrata sulla tutela dei lavoratori dai rischi associati allo stress termico, che può comportare situazioni di particolare vulnerabilità per la prestazione lavorativa.
Settori maggiormente interessati da tali fenomeni sono quelli che coinvolgono attività non occasionali all’aperto, come l’edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per cantieri e siti industriali), il comparto estrattivo, l’agricoltura e la manutenzione del verde, nonché il comparto marittimo e balneare.
La Nota evidenzia ulteriori fattori importanti che concorrono nella valutazione del rischio termico, tra cui: gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata (14:00 – 17:00), le mansioni svolte, le attività che richiedono sforzi fisici intensi e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI), l’ubicazione del luogo di lavoro, la dimensione aziendale e le caratteristiche individuali di ogni lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).
La Nota ricorda che il rischio da calore è da considerarsi nell’ambito della valutazione dei rischi, come previsto all’articolo 28 del D.lgs. n. 81/2008. Inoltre, segnala un’ordinanza del Tribunale di Palermo del 18 agosto 2022, che riguarda la prestazione lavorativa dei rider. Viene menzionata anche la possibilità per le aziende di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) in caso di temperature elevate, considerando elevate quelle superiori a 35° centigradi.
La CIGO viene riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza aziendale dispone la sospensione delle lavorazioni a causa di rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i casi in cui la sospensione è dovuta a temperature eccessive.
Durante le ispezioni, viene chiesto di prestare particolare attenzione alla presenza della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e nel POS (Piano Operativo di Sicurezza), dove applicabile. In caso di mancanza di tale valutazione, si fa riferimento alla nota prot. INL 4753 del 26/07/2022 e alla necessità di adottare tutte le misure necessarie per affrontare e ridurre il rischio.
Infine, si sottolinea che l’Agenzia europea EU-OSHA ha promosso una nuova Campagna “Ambienti di lavoro sicuri e sani“, focalizzata sull’impatto delle nuove tecnologie digitali nei luoghi di lavoro e sulle opportunità per migliorare le condizioni di lavoro, mantenendo al contempo la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Per approfondire tutte le novità e modifiche presentate, vi invitiamo a leggere integralmente il “D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 – versione luglio 2023“.
Fonte: Punto Sicuro