Settore tessile: credito d’imposta sulle rimanenze di magazzino
Prima scadenza 22/11/2021
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Credito d’imposta del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino.
Dotazione finanziaria: 95 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022.
L’agevolazione è concessa relativamente ai periodi d’imposta 2020 e 2021.
Beneficiari: soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori). Elenco codici ateco ammissibili.
Codici ATECO aggiunti dal Decreto Sostegni-ter: G47.51; G47.71; G47.72.
Caratteristiche dell’agevolazione: credito d’imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Il credito d’imposta è applicato sul valore dell’eccedenza.
Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del D.Lgs 27/01/2010, n. 39.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Regime di aiuto: Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Modalità di presentazione delle domande.
I soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (percentuale periodo d’imposta 2020: 64,2944%), da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione di cui sopra. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
Termini di presentazione delle domande:
- dal 29/10/2021 al 22/11/2021, con riferimento al periodo d’imposta 2020;
- dal 10/05/2022 al 10/06/2022, con riferimento al periodo d’imposta 2021.
La fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea.
[rilancio] [covid] [covid-19] [decreto rilancio] [tessile] [moda] [abbigliamento] [credito d’imposta] [sostegni bis]
Riferimento di legge: D.L. 34/2020 art. 48 bis e ss.mm.ii.
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