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Credito d’imposta per sanificazione e acquisto di DPI

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Credito d’imposta in misura pari al 30%, fino ad un massimo di 60.000,00 euro.

L’articolo 32 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19.

Dotazione finanziaria: 200.000.000,00 euro. 

Tenuto conto dell’esigenza di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Beneficiari: soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale e munite di codice identificativo regionale* ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Interventi ammissibili: sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati; acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Spese ammissibili:

  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tale attività;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione

Termini di presentazione delle domande: dal 04/10 al 04/11/2021.

Qualora si intenda sostituire una comunicazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova comunicazione; l’ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

*presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca dati delle strutture ricettive, nonchè degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.

[sostegni bis] [decreto] [covid] [covid 19] [coronavirus] 

Riferimento di legge: D.L. 73/2021 art. 32

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