Con decorrenza dal 20 novembre, e fino al 15 gennaio 2021, è possibile inviare le domande di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Ristori” e “Ristori bis” per i contribuenti che non avevano presentato l’istanza per il precedente contributo previsto dal decreto “Rilancio”. Per chi aveva già presentato la domanda la scorsa primavera, infatti, l’accredito delle somme sul conto corrente avviene in maniera automatica.
A chi spetta il contributo del Decreto Ristori. Entrambi i contributi si rivolgono ai titolari di una partita Iva attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non cessata al momento della presentazione della domanda. In particolare, gli ulteriori requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto del Decreto Ristori sono due: esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella dell’allegato 1 del Decreto e avere avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Quest’ultimo requisito non è invece necessario se la partita Iva era stata attivata a partire dal 1° gennaio 2019.
Il contributo previsto dal Decreto Ristori-bis, invece, è destinato esclusivamente ai titolari di partita Iva che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (le cosiddette regioni “rosse”). Gli altri requisiti sono analoghi a quelli del contributo del Decreto Ristori: esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella contenuta questa volta nell’allegato 2 del Decreto Ristori bis; se titolari di una partita Iva aperta prima del 1° gennaio 2019, avere avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Infine, sempre come per il contributo precedente, la partita Iva del richiedente deve essere stata attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non deve essere cessata al momento della presentazione della domanda.
(Fonte: Agenzia delle Entrate)
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