Molte organizzazioni stanno affinando la regolamentazione sullo smart working. Anche il recente D.lgs 104/2022 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea” specifica che tra le informazioni da fornire ai lavoratori vi è anche “il luogo di lavoro”.
Dal 1° settembre infatti lo smart working è attivato per quei lavoratori:
Il regolamento per lo smart working – Il regolamento per lo smart working deve rispettare la disciplina giuslavoristica e deve essere fornito al personale; è il documento cardine su cui si fondano le regole per l’erogazione della prestazione; può essere un documento a sé stante o parte del regolamento aziendale; è opportuno che presenti alcune caratteristiche, tra le quali:
Informazioni relative al dipendente in smart working, che possono essere trattate – Con l’introduzione dello smart working possono essere trattati dati personali dei dipendenti di norma non gestiti; alcuni esempi:
Misure che il dipendente in smart working deve applicare – Tali misure integrano quelle che sono loro fornite nel ruolo di autorizzato (art. 29 del GDPR); alcuni esempi che possono essere valutati:
+ un uso efficiente ed efficace delle piattaforme di videoconferenza e dei sistemi di messaggistica istantanea o altri sistemi social, quando permessi;
+ la gestione degli apparati forniti dall’azienda quando questi sono portati all’esterno delle sedi aziendali (ad es. divieto di lasciarlo in luoghi incustoditi;
+ la manutenzione e configurazione dell’apparato aziendale in dotazione al dipendente, tali attività restano comunque in carico all’azienda; eventuali divieti nell’uso di strumenti personali per l’effettuazione della prestazione lavorativa.
Possono anche essere fornite indicazioni in merito all’abbigliamento – dress code – richiesto al dipendente, così come indicazioni in merito allo sfondo che deve essere utilizzato quando lo stesso partecipa a sessioni in teleconferenza.
Per quanto riguarda riservatezza, la tutela del know-how aziendale e la protezione dei dati degli interessati, è necessario specificare che il collaboratore deve mettere in atto, in relazione alla particolare modalità della prestazione affidatagli, ogni misura per evitare interferenze con l’ambiente lavorativo, disconnettere gli apparati al termine della sessione di lavoro e archiviare in modo sicuro la documentazione cartacea.
È necessario fornire al collaboratore anche indicazioni sulla distruzione della stessa o la successiva archiviazione presso la sede aziendale.
Quelle riportate sono misure di protezione in carico agli autorizzati; ulteriori misure ben più articolate e specifiche devono essere definite ed implementate in carico all’area IT per la protezione dei sistemi e dei dati a cui si possa accedere da remoto.
Inoltre, sempre in carico alla funzione IT è opportuno che siano definite le modalità e la frequenza con cui si verifica l’efficienza degli apparati affidati ai collaboratori, astenendosi ovviamente dall’effettuare controlli a distanza, al fine di permettere a quest’ultimo di operare in un contesto efficiente.
Supporto che l’organizzazione può dare al dipendente – In alcuni casi sono definite forme di facilitazione/compensazione alternative allo smart working per quei dipendenti che non possono far ricorso a tale modalità, come ad esempio godere di alcune giornate di ferie aggiuntive o partecipare, a spese dell’azienda, a corsi di formazione.
Adempimenti Privacy – Essi devono essere considerati, anche alla luce dei nuovi possibili trattamenti relativi allo smart working;
Conclusioni – Per quanto iniziano a consolidarsi delle forti resistenze ad un ricorso massiccio allo smart working, tale forma di lavoro è ormai entrata a far parte della routine. Quindi, attraverso l’applicazione delle misure indicate e di eventuali altre che con il progresso della tecnologia potrebbero rendersi disponibili, sarà possibile aumentare il livello di sicurezza con cui si trattano le informazioni ed anche mettere in atto sistemi che permettano di affrontare situazioni emergenziali, come ad esempio la riduzione di disponibilità di energia a costi accettabili.
Fonte: Federprivacy