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La Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico ha approvato in data 21 febbraio 2021 il Piano Nazionale Annuale delle attività di controllo, secondo l’articolo 4, comma 1, del Decreto del Ministro della Salute 10 ottobre 2017 recante “Disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato”, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi.

Obiettivi strategici del Piano sono:

  • la tutela della salute dell’utilizzatore finale dei prodotti biocidi mediante la verifica di conformità dei prodotti alla normativa;
  • il contrasto alle pratiche fraudolente ed illecite potenzialmente lesive della salute dei consumatori, anche attraverso la cooperazione nell’ambito nazionale ed internazionale tra gli Enti coinvolti nei processi di controllo;
  • la specifica attività di verifica di conformità dei prodotti disinfettanti;
  • l’armonizzazione rispetto alle procedure di controllo definite a livello europeo.

Le attività previste, che costituiscono necessario complemento della disciplina sanzionatoria di recente adozione, prevedono come oggetto di controllo l’intera gestione dei biocidi, compreso il processo di fabbricazione e l’immissione in commercio.

In tale ambito vengono presi in considerazione:

  • la verifica di conformità dei biocidi ai requisiti di autorizzazione;
  • la conformità e disponibilità della Scheda Dati di Sicurezza e del Sommario delle Caratteristiche del Prodotto biocida;
  • l’identificazione dei lotti di produzione e delle scadenze;
  • la classificazione dell’etichettatura e dell’imballaggio e l’etichettatura del biocida.

 

Fonte: Ministero della Salute

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