Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 81/08 il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
I preposti devono vigilare, verificare, sovrintendere, informare, segnalare e fare formazione
Il preposto per la sicurezza è una persona che svolge le funzioni proprie del “capo”, cioè: sovrintende alle attività lavorative svolte dai lavoratori, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal dirigente o dal datore di lavoro, controlla la corretta esecuzione delle direttive stesse da parte dei lavoratori.
I preposti, in seguito a mancato adempimento dei propri obblighi possono andare incontro ad un’ammenda da 219.20€ fino a 1.753,60€ o l’arresto fino a due mesi
Il preposto alla sicurezza viene nominato dal Datore di Lavoro oppure dal Dirigente munito di delega da parte del Datore di Lavoro.
Il ruolo di preposto può essere ricoperto da tutti i dipendenti che hanno raggiunto una maturità lavorativa o hanno un’esperienza tale da poter esser considerati il riferimento operativo sia dal Datore di Lavoro che dagli altri colleghi.
No, non è possibile.
L’attribuzione della qualifica di preposto è complicata dall’eventualità del preposto di fatto, ossia la persona che, senza alcun incarico formale da parte del datore di lavoro, espleta nella sostanza i poteri tipici del preposto, assumendone le relative responsabilità.
Il corso per il preposto ha una durata di 8 ore e scadenza quinquennale, con un aggiornamento della durata di 6 ore.