Si forniscono di seguito i chiarimenti necessari per la corretta ed uniforme applicazione del provvedimento del 15 settembre 2022.
In primis, tale provvedimento dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 relative quindi alla sola qualificazione dei manutentori e non gli altri obblighi del decreto 01 settembre 2021, riferito ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che rimangono fin da subito applicabili.
Pertanto, dal 25 settembre u.s. si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabiliti nell’Allegato I al decreto 1° settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli.
Inoltre, si comunica che possono essere riconosciuti validi, ai fini dell’ammissione diretta alla prova d’esame orale, i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore del D.M. 1° settembre 2022 (25 settembre 2022), siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022.
Saranno chiarite le modalità di svolgimento di tale specifica modalità di effettuazione della prova di esame.
Si comunica inoltre che, a far data dai primi mesi del 2023, saranno comunicate le procedure e il database delle domande di esame necessarie per l’effettuazione delle prove degli esami di qualificazione dei manutentori da effettuarsi presso le strutture del Corpo.
Si rimanda al provvedimento in questione per maggiori dettagli.
Fonte: Ministero dell’Interno