Hai bisogno di aiuto?

Decreto Fiscale (o anche “Fisco Lavoro”) DL 146/2021

Dal 21.12.2021 in vigore le nuove disposizioni:

  • art. 7, sui “Comitati regionali di coordinamento”;
  • art. 8, sul “Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”;
  • art. 13, sulla “Vigilanza”;
  • art. 14, sui Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • art. 18, sugli “Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente”;
  • art. 19, sugli “Obblighi del Preposto”;
  • art. 37, sulla “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (novità formazione DL)”;
  • art. 51, sugli “Organismi paritetici”;
  • art. 52, sul “Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità”;
  • art. 55, sulle “Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente”;
  • art. 56, sulle “Sanzioni per il Preposto”;
  • art. 79, sui “Criteri per l’individuazione e l’uso” dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI);
  • art. 99, sulla “Notifica preliminare”.
Scopri come possiamo supportare la tua azienda sulla Salute e Sicurezza sul lavoro

Modifiche principali

Articolo 13 e 14 vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro

Tra le modifiche al Decreto Legislativo 81 del 2008 introdotte agli artt. 13, 14 e l’allegato I del D. Lgs. 81/2008 vi sono le seguenti:

  • vengono attribuiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gli stessi compiti e poteri già previsti per le Aziende Sanitarie Locali (ASL);
  • è stata rielabora la disciplina di sospensione dell’attività lavorativa, totale o parziale, da parte degli organi di vigilanza e controllo per la presenza di lavoratori irregolari o di gravi violazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Quali sono i provvedimenti di sospesione indicati dal nuovo allegato i al d.lgs. 81/08?

  1. all’atto ispettivo almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti impiegato senza instaurazione del rapporto di lavoro;
  2. vengono verificate Gravi Carenze in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell’allegato I del D.Lgs. 81/08, quali:
    • Mancata elaborazione del DVR;
    • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
    • Mancata FORMAZIONE ed addestramento;
    • Mancata costituzione del SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE;
    • Mancata elaborazione del POS;
    • Mancata fornitura dei  DPI contro le CADUTE DALL’ALTO;
    • Mancanza di protezione contro il vuoto;
    • Mancata applicazione delle armature di sostegno;
    • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai  RISCHI ELETTRICI;
    • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi;
    • Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti;
    • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione o controllo;
    • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.
Scopri come possiamo supportare la tua azienda sulla Salute e Sicurezza sul lavoro

Obbligo di individuare il preposto

Le modifiche introdotte all’art. 18 prevedono l’obbligatoria individuazione del Preposto: la legge non dà indicazione sulle modalità con cui attribuire l’incarico al Preposto (assume ora un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità accanto a datore di lavoro e dirigente), ma è pacifico che dovrà essere formalizzato e controfirmato per poter essere verificabile e attestare che le parti, ossia il Datore di Lavoro e il Preposto, ne fossero a conoscenza.
Viene inoltre indicato che il Datore di lavoro ha l’obbligo, nello svolgimento delle attività di apparto indicati all’art. 26 del D.lgs. 81/08 di indicare espressamente al Datore di Lavoro Committente il personale dell’appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di Preposto.
Il preposto ha il dovere di:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Inoltre viene modificato l’art. 19 del D. Lgs. 81/08 sugli “Obblighi del Preposto”, prevedendo che il Preposto deve interrompere l’attività lavorativa quando:

  • il lavoratore non segue le indicazioni in materia di salute e sicurezza individuate da Datore di Lavoro e dirigenti per l’utilizzo di attrezzature di lavoro o dispositivi di protezione collettiva e individuale (DPI);
  • Il Preposto individua carenze o non conformità che possono dar luogo a situazioni di pericolo.

La norma interviene anche nella fase di individuazione dei preposti rimarcandone il ruolo fondamentale nell’attività organizzativa e di vigilanza sia in azienda sia nello svolgimento di lavori in appalto. Le modifiche vanno toccare in primis l’art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) che ora, al punto b-bis), prevede espressamente la necessità di individuare li preposti, obbligo ripreso poi dalla nuova formulazione dell’art. 26 che richiede ora ai datori di lavoro appaltatori o subappaltatori di indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge questo ruolo nelle lavorazioni in appalto.

Novità attività formative e addestramento

Modificato anche l’art. 37 del D.lgs. 81/08, nel quale viene indicato che entro il 30 giugno 2022 verrà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, in cui verranno:

  • individuate le durate, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro (OBBLIGO FORMAZIONE DL);
  • individuate le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e anche le modalità delle verifiche dell’efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Con le modifiche apportate all’art. 37 del D. Lgs. 81/08 viene inoltre indicato che:

  • l’addestramento consiste nello svolgimento di prova prativa, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, anche in relazione all’applicazione delle procedure di lavoro;
  • l’avvenuto addestramento dovrà essere tracciato in apposito registro, anche informatizzato.

La formazione per i Preposti, nonché l’aggiornamento abbia cadenza biennale e che questa possa essere erogata esclusivamente con modalità in presenza.

Scopri come possiamo supportare la tua azienda sulla Salute e Sicurezza sul lavoro

Condividi questo articolo