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L’articolo 13 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120, prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante delle verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data del 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore della delibera n. 6/2017 del Comitato nazionale) può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dalla data del 16 ottobre 2017 anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, nella stessa classe oppure in classi inferiori.

Un ulteriore slittamento di un anno rispetto alla data del 16 ottobre 2022 fissata in origine dalla delibera n. 6 del 2017, è dovuto alla temporanea sospensione delle verifiche nei giorni dell’emergenza pandemica.

Per cui scadrà il prossimo 16 ottobre 2023 il termine ultimo entro il quale i Responsabili Tecnici in regime transitorio dovranno sostenere la verifica obbligatoria dell’idoneità presso le sedi regionali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Fonte: Albo nazionale gestori ambientali

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