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I dati e le altre informazioni riguardanti il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese – introdotto dalla legge di Bilancio 2020 – e quello per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 – previsto dalla legge di Bilancio 2021 – vanno comunicati al Mise, rispettivamente, entro il 31 dicembre e il 30 novembre 2021 (data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti).

Il modello di comunicazione con le informazioni riferite agli investimenti che ricadono nell’ambito delle ultime due leggi di Bilancio dev’essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, e va trasmesso in formato elettronico tramite Pec.

Attraverso tale modello devono essere comunicati:

  • i dati anagrafici ed economici dell’impresa che si avvale del credito d’imposta, inclusa l’appartenenza a un gruppo;
  • le informazioni sugli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A alla legge n. 232 del 2016 – Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” e gli investimenti in beni immateriali di cui all’allegato B alla legge n. 232 del 2016 – Beni immateriali.

Per ciascuna delle voci, il soggetto beneficiario deve indicare la tipologia di investimenti effettuata, distinguendo tra le singole voci riportate negli allegati “A” e “B” del modello, e il relativo costo agevolabile. In entrambi i casi l’impresa è tenuta anche a comunicare l’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche.

La suddivisione degli investimenti va coordinata con i chiarimenti forniti dalla circolare 9/E/2021 delle Entrate relativamente alla corretta gestione delle ipotesi di sovrapposizione delle discipline agevolative.

Il mancato invio del modello non determina effetti, in sede di controllo del Fisco, circa la corretta applicazione della disciplina. L’invio del modello di comunicazione, infatti, non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta; e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Mise al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

(Fonte: Il Sole 24 Ore)

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