È quanto previsto dal decreto approvato il 22 luglio dal Consiglio dei Ministri. Per ottenere il green pass occorre provare di aver effettuato almeno la prima dose di vaccino ovvero di essere guariti dall’infezione ovvero, ancora, di aver effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al Coronavirus. In caso di violazione, sia l’esercente che l’utente rischiano una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro. Il decreto prevede inoltre la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2021.
Il decreto introduce una certificazione verde “italian made” con sostanziali differenze rispetto, ad esempio, al green pass richiesto per viaggiare in molti Paesi europei. Secondo quanto contenuto nell’art. 4 basterà, infatti, una dose di vaccino (validità nove mesi) per ottenere il lascia passare verde, oppure essersi sottoposti a tampone (il certificato, in caso di negatività, sarà valido per 48 ore) o ancora essere guariti, da sei mesi, da infezione da SARS-COV 2.
Nel decreto fa capolino anche una norma che riduce a sette giorni la quarantena per i possessori di green pass che entrano in contatto stretto con persone positive. In un primo momento, inoltre, si pensava che l’estensione dell’obbligo del green pass sarebbe avvenuta lunedì 26 luglio, tuttavia, la conferenza delle Regioni e l’Esecutivo hanno trovato un punto di equilibrio che posticipa di due settimane l’avvio delle nuove regole, al 6 agosto.
Il green pass obbligatorio è incostituzionale?
Occorre precisare che le norme sul green pass non possono e non debbono essere confuse con il quadro giuridico che afferisce al (potenziale) obbligo di vaccinazione. L’obbligo vaccinale non è, tuttavia, una disciplina estranea al nostro ordinamento, ed anzi la Corte Costituzionale ha più volte confermato la compatibilità di norme che impongano, per determinate patologie e in contesti straordinari, l’obbligo di vaccinazione. Assodata, quindi, la legittimità (potenziale) dell’imposizione della vaccinazione è più che mai opportuno sottolineare che la decisione di ampliare le libertà individuali (nel rispetto della collettività) a chi esibisce la certificazione verde non ha nulla a che vedere con l’obbligo vaccinale.
L’art. 4 del decreto prevede, infatti, delle “alternative” al vaccino che consistono, ad esempio, nella dimostrazione della negatività all’infezione SARS COV-2 attraverso l’impiego di un semplice test antigenico. Le varie opzioni (vaccino, tampone rapido e la possibilità di ottenere il green pass dopo essere “naturalmente” guariti dall’infezione) costituiscono alternative percorribili che, in ogni caso, consentono di interpretare la certificazione verde, non come un obbligo vaccinale, giacché “conseguibile” anche con modalità alternative.
Attività per cui diventa obbligatorio il green pass.
La dimostrazione del possesso del pass verde non si limita all’impiego nel comparto della ristorazione (per poter consumare al tavolo): il decreto interviene per ampliare l’obbligo del green pass al fine di garantire un accesso in sicurezza anche agli spettacoli all’aperto, ai centri termali, alle piscine, alle palestre, alle fiere, ai congressi, ai concorsi, ai cinema e ai teatri. In queste ultime fattispecie (cinema e teatri) vengono alzate le soglie di capienza massima: in zona gialla, gli spettatori (indossando la mascherina e rispettando il distanziamento) potranno crescere all’aperto di numero dagli attuali 1.000 fino a un massimo di 2.500 persone, al chiuso da 500 a 1.000 spettatori. In zona bianca viene fissato un tetto all’aperto di 5.000 persone mentre al chiuso di 2.500.
Il decreto, all’art. 4, regola anche la quantità di pubblico che potrà partecipare a grandi eventi culturali e sportivi: fino al 25% di capienza al chiuso e fino al 50% di capienza all’aperto.
L’art. 3 stabilisce che, a partire dal 6 agosto, il certificato verde sarà nello specifico obbligatorio per:
I titolari o i gestori dei servizi, previa esibizione del green pass, sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni anche di natura quantitativa. In caso di violazione, si rischia una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro, sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Andamento cromatico delle regioni: cambio dei parametri.
Dal 1° agosto i due parametri principali saranno: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 ed il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti.
Secondo quanto stabilito nell’art. 2, le Regioni permangono in zona bianca qualora l’incidenza settimanale dei contagi sia inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive. Nell’ipotesi in cui si accerti un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive: Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15%, oppure, il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10%.
Le Regioni transitano da zona bianca a zona gialla se: l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15% e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10%.
Qualora si registri un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30%, oppure, il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20%.
Le Regioni passano da zona gialla a zona arancione se si verifica un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e se contestualmente ha superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla. Le Regioni procedono da zona arancione a zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è superiore al 40%; il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è superiore 30%.
Fonti di governo anticipano il probabile obbligo del certificato verde per l’utilizzo dei mezzi pubblici a partire da metà settembre. Il premier ha anticipato, inoltre, che nelle prossime settimane il Governo affronterà alcuni nodi rimasti sospesi come, ad esempio, la scuola, dove non è escluso che sarà introdotto l’obbligo vaccinale per gli insegnanti (già operativo in ambito sanitario).
Da segnalare anche le richieste di Confindustria di introduzione di un green pass generalizzato sui luoghi di lavoro.
(Fonte: Ipsoa)