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Le linee guida riguardano le seguenti attività:

  • ristorazione e cerimonie;
  • attività turistiche e ricettive;
  • cinema e spettacoli dal vivo;
  • piscine termali e centri benessere;
  • servizi alla persona;
  • commercio;
  • musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura;
  • parchi tematici e di divertimento;
  • circoli culturali e ricreativi;
  • congressi e grandi eventi fieristici;
  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • sagre e fiere locali;
  • corsi di formazione.

Con riguardo al tema formazione, sul sito della Regione Lombardia è disponibile una FAQ aggiornata al 19/05/2021. Di seguito il testo:

Chiarimenti in merito ai corsi di formazione.

A partire dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.

Ciò premesso, fino a tale data, il DPCM 2 marzo 2021, in sostanziale continuità con i precedenti provvedimenti, stabilisce che i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, prevedendo tuttavia che sono consentiti “la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.”

Fatto salvo quanto eventualmente previsto da provvedimenti più restrittivi che dovessero essere adottati per contrastare l’emergenza epidemiologica, a seguito dei pareri a suo tempo resi dalle Prefetture e della posizione unitaria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome resa sul DPCM 3 novembre 2020, si ritiene che continuino ad essere consentite in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, le attività pratiche o laboratoriali, se previste, in tutti i percorsi di formazione regolamentata o abilitante, di formazione permanente o continua, che sono erogati da enti accreditati alla formazione o comunque finanziati da Regione Lombardia. Rispetto alla formazione in azienda, alla luce di quanto previsto dal DPCM e in assenza di altre norme, deve intendersi consentita esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa e nel rispetto delle norme e dei protocolli vigenti per l’utilizzo degli spazi di lavoro e la tutela dei lavoratori la cui responsabilità è in capo al datore di lavoro.

Si ritiene altresì che possano essere svolti in presenza tutti gli esami finali di corsi abilitanti e regolamentati che richiedono lo svolgimento di prove pratiche o laboratoriali; per le tipologie di corsi abilitanti individuate dal decreto n. 6283 del 27 maggio 2020 vanno invece organizzati esami online. I tirocini curricolari ed extracurricolari si ritengono ammissibili in presenza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Per quanto riguarda i percorsi autofinanziati che fanno riferimento ai profili e alle competenze del QRSP, si ritiene siano consentiti gli esami in presenza solo se richiedono l’utilizzo di laboratori, dispositivi e strumentazioni, sempre nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Si ricorda che la parte teorica dei corsi di formazione per maggiorenni può svolgersi solo con modalità a distanza secondo le indicazioni contenute nei decreti n. 9462 del 3 agosto 2020 e n. 4160 del 3 aprile 2020.

(Fonte: Ufficio Studi SAEF)

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