Fino a tale data il DPCM 2 marzo 2021, in sostanziale continuità con i precedenti provvedimenti, stabilisce che i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, prevedendo tuttavia che sono consentiti “la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione pubblicato dall’INAIL”.
Fatto salvo quanto eventualmente previsto da provvedimenti più restrittivi, a seguito dei pareri a suo tempo resi dalle Prefetture e della posizione unitaria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome resa sul DPCM 3 novembre 2020, si ritiene che continuino ad essere consentite in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, le attività pratiche o laboratoriali, se previste, in tutti i percorsi di formazione regolamentata o abilitante, di formazione permanente o continua, che sono erogati da enti accreditati alla formazione o comunque finanziati da Regione Lombardia. Rispetto alla formazione in azienda, alla luce di quanto previsto dal DPCM e in assenza di altre norme, deve intendersi consentita esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa e nel rispetto delle norme e dei protocolli vigenti per l’utilizzo degli spazi di lavoro e la tutela dei lavoratori la cui responsabilità è in capo al datore di lavoro.
Si ritiene altresì che possano essere svolti in presenza tutti gli esami finali di corsi abilitanti e regolamentati che richiedono lo svolgimento di prove pratiche o laboratoriali; per le tipologie di corsi abilitanti individuate dal decreto n. 6283 del 27 maggio 2020 vanno invece organizzati esami online. I tirocini curricolari ed extracurricolari si ritengono ammissibili in presenza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Per quanto riguarda i percorsi autofinanziati che fanno riferimento ai profili e alle competenze del QRSP, si ritiene siano consentiti gli esami in presenza solo se richiedono l’utilizzo di laboratori, dispositivi e strumentazioni, sempre nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Si ricorda che la parte teorica dei corsi di formazione per maggiorenni può svolgersi solo con modalità a distanza secondo le indicazioni contenute nei decreti n. 9462 del 3 agosto 2020 e n. 4160 del 3 aprile 2020. Si raccomanda, soprattutto durante l’emergenza Covid-19, di consultare gli avvisi di aggiornamento pubblicati in Cruscotto lavoro 2 e nel portale di Regione Lombardia.
(Fonte: Regione Lombardia)