Ci soffermiamo, in particolare, sul punto 10 del nuovo Protocollo che fa riferimento a spostamenti, riunioni e, specialmente, formazione, e con l’aiuto di due documenti:
Il confronto tra le versioni del 24 aprile 2020 e del 6 aprile 2021.
Le differenze riguardo agli spostamenti interni e alle riunioni sono invero poche.
Nella Guida CISL si segnala, nel commento del nuovo protocollo, che “gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali” e si ricorda che, malgrado il divieto di riunioni in presenza queste sono consentite “solo però nel caso in cui le stesse vengano ritenute di carattere necessario e urgente, nell’impossibilità di poterle svolgere in modalità da remoto (sempre scelta prioritaria), dove la partecipazione dovrà essere ridotta al minimo e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, un’adeguata pulizia e areazione dei locali ed inoltre (frutto della revisione del 6 Aprile 2021), l’uso della mascherina chirurgica o DPI di livello superiore”.
Veniamo ora al tema della formazione, partendo da quanto indicato nella Nota di Confindustria dove si indica che “i Ministeri stipulanti hanno ritenuto di uniformare la previsione del Protocollo a quella del DPCM in vigore, che contiene aperture sulla formazione e aspetti poco chiari”.
Le novità del protocollo condiviso: la formazione e l’aggiornamento.
Riguardo alla formazione la Guida CISL ricorda che nel nuovo Protocollo condiviso “si conferma che gli eventi e la formazione d’aula, anche obbligatoria, sono sospesi, “se non in base (specifica frutto della revisione del 6 Aprile 2021) a particolari deroghe introdotte dalla normativa vigente. In tal senso, (frutto della revisione del 6 Aprile 2021) sono consentiti in presenza, ai sensi del DPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda solo per i lavoratori interni (nel rispetto delle disposizioni emanate dalle singole regioni), i corsi di formazione in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, così come anche l’attività formativa, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio”.
Formazione che deve avvenire in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio previste dal “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” a cura dell’INAIL. Rimane sempre consentita, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.
Apparentemente, dunque, ben poche variazioni rispetto a quanto già si faceva.
Tuttavia nel nuovo protocollo è stata rimossa una parte, quella che indicava che “il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione”.
Riprendiamo, a questo proposito, il commento della Nota di Confindustria: “La riapertura della possibilità di svolgere la formazione e l’aggiornamento sulla salute e sicurezza anche in presenza comporta il venir meno della previsione secondo la quale era consentito lo svolgimento di specifiche mansioni anche in caso di mancato aggiornamento. Questo anche in considerazione del progressivo ritorno alla normalità delle attività produttive”.
Risulta opportuno, in definitiva, provvedere quanto prima all’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza eventualmente accantonata per la deroga prevista nelle precedenti versioni del Protocollo.
SCARICA il testo del protocollo in pdf.
(Fonte: puntosicuro)
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