È stato pubblicato il nuovo Accordo Stato-Regioni che ridefinisce in modo sostanziale la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08. Le novità riguardano sia i soggetti formatori, sia i contenuti e le modalità di erogazione dei corsi.
Ecco una sintesi dettagliata delle principali modifiche:
Soggetti formatori
- Sono stati definiti i soggetti autorizzati a erogare corsi in materia di salute e sicurezza.
- Eccezione: i datori di lavoro possono organizzare corsi per lavoratori, dirigenti e preposti interni, anche senza essere soggetti accreditati. Una misura già applicata in Lombardia e Sicilia.
Soggetti accreditati
- Devono avere almeno 3 anni di esperienza documentata nella formazione in salute e sicurezza.
- Deroga: per i corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente l’accreditamento regionale.
- Introdotto il principio di “diretta emanazione”: la struttura deve essere di proprietà o partecipata in modo prevalente da organizzazioni sindacali.
- Eliminato l’obbligo di accreditamento per le strutture di diretta emanazione.
Requisiti dei docenti e organizzazione dei corsi
- I docenti devono rispettare i requisiti previsti dal DM 6 marzo 2013 (salvo eccezioni).
- Massimo 30 partecipanti per corso (prima 35), max 6 allievi per docente nella parte pratica.
- La verifica finale è ammessa solo con almeno 90% di frequenza.
- Verbali obbligatori per tutti i corsi, non solo per RSPP/ASPP.
Modalità di erogazione dei corsi
Sono ammesse tutte le seguenti modalità:
- Presenza fisica
- Videoconferenza sincrona
- E-learning (solo teoria)
- Modalità mista
Attestazioni
- Un unico attestato per corso, con standard minimi uniformi.
- Valido su tutto il territorio nazionale.
Fascicolo del corso
- Ogni corso deve essere documentato e archiviato per almeno 10 anni.
Corsi per lavoratori
- Durata minima totale:
- 8 ore (rischio basso)
- 12 ore (rischio medio)
- 16 ore (rischio alto)
- Strutturati in:
- Formazione generale (4 ore) – credito permanente
- Formazione specifica (4-12 ore) – in base ai rischi
- I gruppi devono essere omogenei per rischio e mansione.
Corsi per preposti e dirigenti
- Preposti: 12 ore (dopo il corso lavoratori), focus su controllo, vigilanza, comunicazione.
- Dirigenti: 12 ore + modulo cantieri da 6 ore se richiesto. Approccio manageriale.
Corsi per datori di lavoro
- Durata: 16 ore.
- Copre obblighi, gestione e prevenzione.
- Valido anche per attività nei cantieri con modulo aggiuntivo.
Corsi per Coordinatori per la Sicurezza (CSP/CSE)
- Aggiornamento del corso secondo l’art. 98 D.Lgs. 81/2008.
- Contenuti: normativa, rischi di cantiere, responsabilità, gestione emergenze, verifica POS.
Ambienti confinati (DPR 177/2011)
- Durata: 12 ore (4 teoria + 8 pratica).
- Contenuti: rischi specifici, DPI, emergenze.
- Verifica pratica obbligatoria.
Corsi per attrezzature (art. 73, comma 5)
- Abilitazione solo dopo verifica pratica, per ogni tipo di macchina.
- Obbligo per:
- PLE
- Gru per autocarro e a torre
- Carrelli elevatori (tutti i tipi)
- Le prove devono svolgersi in aree idonee, con attrezzature reali e DPI.
RSPP / ASPP
- Formazione articolata in:
- Modulo A: 28 ore (giuridico)
- Modulo B: 52 ore (comune/specialistico)
- Modulo C: 24 ore (organizzativo)
- Previsto il riconoscimento dei crediti formativi pregressi.
Aggiornamento corsi
Obbligo quinquennale, con durata variabile:
- ASPP/RSPP: 20 ore
- CSP/CSE: 40 ore
- DL-RSPP, dirigenti, preposti, lavoratori: in base al ruolo
- Ambienti confinati e attrezzature: incluso aggiornamento pratico
Verifica dell’apprendimento
Ammesse le seguenti modalità:
- Test scritto (min. 30 domande, soglia 70%)
- Colloquio individuale
- Simulazione tecnica
- Prova pratica (per attrezzature e ambienti confinati)
Riconoscimento della formazione pregressa
Valida se coerente con:
- Allegato XIV D.Lgs. 81/08
- Accordi Stato-Regioni del 2006 e 2016
Applicabile a: Coordinatori, RSPP/ASPP, ambienti confinati.
Controllo delle attività formative
- Le organizzazioni sindacali e gli organismi paritetici possono erogare corsi direttamente o tramite strutture di diretta emanazione.
- Requisiti: presenza territoriale, iscritti, CCNL firmati.
- Attestati non validi se rilasciati da enti non conformi ai requisiti.
Hai bisogno di adeguarti al nuovo Accordo?
SAEF è al tuo fianco per rivedere il piano formativo aziendale, aggiornare i percorsi già avviati e programmare quelli futuri.
📩 Contattaci per una consulenza gratuita o per ricevere il nostro calendario corsi aggiornato.