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È stato pubblicato il nuovo Accordo Stato-Regioni che ridefinisce in modo sostanziale la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08. Le novità riguardano sia i soggetti formatori, sia i contenuti e le modalità di erogazione dei corsi.

Ecco una sintesi dettagliata delle principali modifiche:


Soggetti formatori

  • Sono stati definiti i soggetti autorizzati a erogare corsi in materia di salute e sicurezza.
  • Eccezione: i datori di lavoro possono organizzare corsi per lavoratori, dirigenti e preposti interni, anche senza essere soggetti accreditati. Una misura già applicata in Lombardia e Sicilia.

Soggetti accreditati

  • Devono avere almeno 3 anni di esperienza documentata nella formazione in salute e sicurezza.
  • Deroga: per i corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente l’accreditamento regionale.
  • Introdotto il principio di “diretta emanazione”: la struttura deve essere di proprietà o partecipata in modo prevalente da organizzazioni sindacali.
  • Eliminato l’obbligo di accreditamento per le strutture di diretta emanazione.

Requisiti dei docenti e organizzazione dei corsi

  • I docenti devono rispettare i requisiti previsti dal DM 6 marzo 2013 (salvo eccezioni).
  • Massimo 30 partecipanti per corso (prima 35), max 6 allievi per docente nella parte pratica.
  • La verifica finale è ammessa solo con almeno 90% di frequenza.
  • Verbali obbligatori per tutti i corsi, non solo per RSPP/ASPP.

Modalità di erogazione dei corsi

Sono ammesse tutte le seguenti modalità:

  • Presenza fisica
  • Videoconferenza sincrona
  • E-learning (solo teoria)
  • Modalità mista

Attestazioni

  • Un unico attestato per corso, con standard minimi uniformi.
  • Valido su tutto il territorio nazionale.

Fascicolo del corso

  • Ogni corso deve essere documentato e archiviato per almeno 10 anni.

Corsi per lavoratori

  • Durata minima totale:
    • 8 ore (rischio basso)
    • 12 ore (rischio medio)
    • 16 ore (rischio alto)
  • Strutturati in:
    • Formazione generale (4 ore) – credito permanente
    • Formazione specifica (4-12 ore) – in base ai rischi
  • I gruppi devono essere omogenei per rischio e mansione.

Corsi per preposti e dirigenti

  • Preposti: 12 ore (dopo il corso lavoratori), focus su controllo, vigilanza, comunicazione.
  • Dirigenti: 12 ore + modulo cantieri da 6 ore se richiesto. Approccio manageriale.

Corsi per datori di lavoro

  • Durata: 16 ore.
  • Copre obblighi, gestione e prevenzione.
  • Valido anche per attività nei cantieri con modulo aggiuntivo.

Corsi per Coordinatori per la Sicurezza (CSP/CSE)

  • Aggiornamento del corso secondo l’art. 98 D.Lgs. 81/2008.
  • Contenuti: normativa, rischi di cantiere, responsabilità, gestione emergenze, verifica POS.

Ambienti confinati (DPR 177/2011)

  • Durata: 12 ore (4 teoria + 8 pratica).
  • Contenuti: rischi specifici, DPI, emergenze.
  • Verifica pratica obbligatoria.

Corsi per attrezzature (art. 73, comma 5)

  • Abilitazione solo dopo verifica pratica, per ogni tipo di macchina.
  • Obbligo per:
    • PLE
    • Gru per autocarro e a torre
    • Carrelli elevatori (tutti i tipi)
  • Le prove devono svolgersi in aree idonee, con attrezzature reali e DPI.

RSPP / ASPP

  • Formazione articolata in:
    • Modulo A: 28 ore (giuridico)
    • Modulo B: 52 ore (comune/specialistico)
    • Modulo C: 24 ore (organizzativo)
  • Previsto il riconoscimento dei crediti formativi pregressi.

Aggiornamento corsi

Obbligo quinquennale, con durata variabile:

  • ASPP/RSPP: 20 ore
  • CSP/CSE: 40 ore
  • DL-RSPP, dirigenti, preposti, lavoratori: in base al ruolo
  • Ambienti confinati e attrezzature: incluso aggiornamento pratico

Verifica dell’apprendimento

Ammesse le seguenti modalità:

  • Test scritto (min. 30 domande, soglia 70%)
  • Colloquio individuale
  • Simulazione tecnica
  • Prova pratica (per attrezzature e ambienti confinati)

Riconoscimento della formazione pregressa

Valida se coerente con:

  • Allegato XIV D.Lgs. 81/08
  • Accordi Stato-Regioni del 2006 e 2016
    Applicabile a: Coordinatori, RSPP/ASPP, ambienti confinati.

Controllo delle attività formative

  • Le organizzazioni sindacali e gli organismi paritetici possono erogare corsi direttamente o tramite strutture di diretta emanazione.
  • Requisiti: presenza territoriale, iscritti, CCNL firmati.
  • Attestati non validi se rilasciati da enti non conformi ai requisiti.

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