Trovano conferma nelle FAQ del Ministero del Lavoro le indicazioni contenute nel Protocollo condiviso di sicurezza aggiornato il 6 aprile 2021. Alla luce delle novità apportate con l’aggiornamento del Protocollo condiviso di sicurezza per il contenimento della Covid-19 nei luoghi di lavoro del 6 aprile, è necessario recuperare quanto prima la formazione scaduta nell’arco temporale della pandemia.
Al punto 10 del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” (spostamenti, riunioni, eventi interni e formazione) è stata infatti eliminata la previsione in base alla quale il mancato completamento dell’aggiornamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.
Viene invece previsto, come già stabilito dall’articolo 25, comma 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, che: “Sono consentiti in presenza […] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di […] salute e sicurezza […] in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto”.
Da ciò si desume, a partire dalla data del 6 aprile 2021, la necessità di recuperare quanto prima la formazione scaduta nell’arco temporale della pandemia alla luce delle deroghe e proroghe previste dai precedenti interventi normativi. Tale interpretazione è stata sostenuta anche dal Ministero del Lavoro, che ha provveduto ad aggiornare le FAQ sul sito istituzionale, introducendo questo quesito:
“In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, è possibile posticipare tutta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o solo l’aggiornamento?
No. Infatti, il DPCM 14 gennaio 2021, articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), comma 10, lett. s), in relazione alla formazione in materia di salute e sicurezza prevede che “sono altresì consentiti […] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessaria, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione pubblicato dall’INAIL”.