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Con la presente informiamo dell’emanazione del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, che recepisce la Direttiva (UE) 2022/431. Questo provvedimento europeo revisiona la Direttiva Cancerogeni, con l’obiettivo di aggiornare e rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione a sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione.

Tale decreto è entrato in vigore l’11 ottobre 2024.

Principali novità del decreto:

  • Introduzione delle sostanze tossiche per la riproduzione (categorie 1A e 1B): Queste sostanze vengono ora equiparate agli agenti cancerogeni e mutageni per quanto riguarda la gestione e il livello di preoccupazione.
  • Modifica dei valori limite di esposizione professionale: Sono stati aggiornati i valori limite di sostanze pericolose come piombo, nichel, benzene, ecc. In particolare, è stato introdotto un valore limite biologico per il piombo.
  • Allegato XLIII-bis: Questo allegato contiene i valori limite biologici obbligatori, che monitorano la concentrazione di agenti pericolosi nel corpo dei lavoratori. Per le lavoratrici in età fertile, il limite per il piombo viene abbassato.

Obblighi per i datori di lavoro:

  1. Valutazione del rischio: È obbligatorio aggiornare la valutazione dei rischi legati all’esposizione a sostanze pericolose, in conformità con le nuove categorie introdotte. Le aziende dovranno richiedere ai fornitori le versioni aggiornate delle Schede di Sicurezza dei prodotti chimici utilizzati, verificando se contengano indicazioni di pericolo come H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df. Se presenti, sarà necessario individuare prodotti sostitutivi, oppure rivedere la valutazione del rischio cancerogeno.
  2. Formazione e informazione dei lavoratori: I lavoratori devono essere adeguatamente formati e informati sui rischi associati all’uso di tali sostanze, con aggiornamenti almeno quinquennali o quando cambiano le condizioni lavorative o i rischi.
  3. Sorveglianza sanitaria: I lavoratori esposti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria per monitorare l’impatto dell’esposizione sulla loro salute. Il D.Lgs. 135/2024 ha introdotto una definizione specifica di sorveglianza sanitaria, che consiste nella valutazione della salute dei lavoratori esposti a sostanze pericolose durante il lavoro.
  4. Registro degli esposti e conservazione della documentazione: Le aziende devono istituire e mantenere un registro degli esposti, conservando le cartelle sanitarie per almeno cinque anni dalla cessazione dell’attività che espone a sostanze tossiche.
  5. Indagini ambientali: Devono essere eseguite indagini ambientali per rilevare la presenza di inquinanti nei luoghi di lavoro.

Invitiamo a prendere le dovute misure in collaborazione con il Medico Competente per adempiere a questi nuovi obblighi.

Scopri cose possiamo fare per te: Valutazione del rischio chimico e cancerogeno

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