Questo contribuirà, nell’ottica dell’economia circolare, a ridurre sia il consumo di risorse naturali e materie prime sia il quantitativo di rifiuti destinati allo smaltimento. Le nuove regole, previste dal D.M. n. 188 del 2020, gioveranno soprattutto alle imprese della filiera cartaria, da tempo in attesa di questi criteri per poter implementare le attività di valorizzazione della carta e del cartone provenienti dalle raccolte differenziate.
Il decreto stabilisce che i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti – così come prevede l’articolo 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 – all’esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643.
Tali materiali potranno essere qualificati come “carta e cartone recuperati” solo se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all’allegato 1 al D.M. 22 settembre 2020, n. 188. Per la filiera cartaria, il provvedimento rappresenta un fattore fondamentale, atteso che si tratta di uno dei settori trainanti dell’economia circolare avendo raggiunto un tasso di circolarità di circa il 60% (il 60% della produzione cartaria nazionale avviene a partire da fibre di riciclo).
Il regolamento stabilisce modalità e criteri in applicazione dei quali i materiali derivanti dal trattamento di carta e cartone cessano di essere rifiuti e possono essere utilizzati per altri scopi. Secondo le stime del Ministero dell’Ambiente, la carta complessivamente raccolta in Italia nel 2018 si aggira intorno ai 5,3 milioni di tonnellate, alle quali si aggiungono i materiali provenienti da rese e da altre attività industriali per un totale di circa 6,65 milioni di tonnellate.
Il D.M. 22 settembre 2020, n. 188 è costituito da 7 articoli volti a definire gli ambiti di applicazione, i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, gli scopi specifici di utilizzabilità.
Spetterà al produttore di carta e cartone recuperati attestare il rispetto dei criteri di adeguamento alle disposizioni della norma UNI EN 643 tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto e inviata, con una delle modalità di cui all’art. 65 del D.Lgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), all’autorità competente e all’ARPA/APPA territorialmente competente.
Inoltre, il produttore di carta e cartone recuperati, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del nuovo regolamento dovrà presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006: nelle more dell’adeguamento, i materiali che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati, se risultano conformi a quanto previsto dal decreto.
La carta e cartone recuperati sono utilizzabili quale “materia prima” nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima (avendo come riferimento la norma UNI EN 643).
(Fonte: Ipsoa)