La Commissione Europea ha reso nota la decisione di prorogare fino al 31 dicembre 2021 il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di Covid-19.
La Commissione, inoltre, ha deciso di ampliare i massimali fissati nella Sezione 3.1 come segue:
Questi massimali possono essere combinati con gli aiuti de minimis fino a 200.000 euro (30.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura e 25.000 euro per il settore agricolo) ricevuti dalla stessa impresa in tre esercizi finanziari, subordinatamente al rispetto dei requisiti del relativo Regolamento de minimis.
Si è inoltre proceduto all’innalzamento del massimale stabilito nella Sezione 3.12, che consente di concedere aiuti per la copertura dei costi fissi non coperti da ricavi di imprese con perdite di fatturato di almeno il 30% durante il periodo eleggibile rispetto allo stesso periodo del 2019, da 3 a 10 milioni di euro per impresa.
Gli Stati membri possono decidere di innalzare i tetti di misure agevolative già concesse, comunicando alla Commissione europea l’intenzione e il nuovo budget previsto. La Commissione consentirà, inoltre, agli Stati membri di convertire fino al 31 dicembre 2022 gli strumenti rimborsabili (ad esempio garanzie, prestiti, anticipi rimborsabili) concessi nell’ambito del Quadro temporaneo in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette, purché siano soddisfatte le condizioni del Quadro stesso.
Infine, tenendo conto della persistente mancanza generale di capacità privata sufficiente per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso i paesi dell’elenco dei paesi a rischio assicurabile sul mercato, la Commissione europea prevede la proroga fino al 31 dicembre 2021 (in luogo del precedente termine fissato al 30 giugno 2021) della rimozione temporanea di tutti i paesi dall’elenco dei paesi con “rischio assicurabile sul mercato” ai sensi della comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine.
(Fonte: AIB)