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Nelle more dell’adozione di un DPCM ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con l’Ordinanza 1° agosto 2020 del Ministero della Salute sono state disposte misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale.

In particolare, viene ribadito l’obbligo:

  • di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza (ad eccezione di bambini sotto i 6 anni e di soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina o soggetti che interagiscono con gli stessi);
  • di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico).

Le misure citate sono presidiate da sanzione (ex art. 4 D.L. 19/2020 conv. in L. 35/2020): l’ordinanza è efficace fino all’adozione del DPCM, e comunque non oltre il 15 agosto.

QUI il testo integrale del provvedimento.

(Fonti: Ministero della salute/AIB)

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