L’INAIL, con la circolare n. 26 del 25 giugno 2020, riassume la disciplina del Registro nazionale degli aiuti di Stato, indicando gli sgravi sui premi assicurativi oggetto dell’obbligo di registrazione. Il Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico contiene, in particolare, le informazioni concernenti:
I soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti sono tenuti ad avvalersi del Registro:
Il Registro nazionale aiuti di Stato e` accessibile da chiunque all’indirizzo https://www.rna.gov.it, nel quale e` pubblicata anche tutta la documentazione tecnica e il quadro normativo.
E` stata recentemente creata una nuova sezione riguardante specificatamente gli aiuti di Stato in materia di COVID-19, a seguito della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 relativa al Quadro temporaneo per le misure di aiuto.
Costituiscono aiuti di Stato non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione e che quindi sono soggetti all’obbligo di registrazione nel RNA da parte dell’Inail:
L’esonero totale previsto per le navi iscritte al predetto Registro internazionale e` esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina, o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonche� di ogni altra attivita` commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all’attivita` croceristica. Lo sgravio e` esteso inoltre alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali.
In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di eta` non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.
Se il contratto e` trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.
Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del terzo settore e della responsabilita` sociale delle imprese ha chiarito che il suddetto limite va inteso in senso cumulativo, nel senso che si riferisce al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. L’obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a 10.000,00 euro, con la conseguenza che devono essere pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, anche se il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000,00 euro.
Deve in ogni caso essere utilizzato il criterio contabile di cassa, per cui devono essere pubblicate le somme effettivamente introitate nell’anno solare.
(Fonte: IPSOA)