D.Lgs 257/1992 art.9 comm 1 e 3.
L’obbligo è per le sole imprese che svolgono direttamente con le loro maestranze e attrezzature attività di bonifica di manufatti e strutture contenenti amianto.
La comunicazione va fatta alle Regioni e al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Azienda Sanitaria Locale, nel cui ambito di competenza si svolgono le attività dell’impresa.
Le informazioni da inserire nella Relazione annuale amianto sono:
- I tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell’attività di smaltimento o di bonifica;
- Le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all’amianto alle quali sono sottoposti;
- Le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
- Le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente.
Le sanzioni per la mancata comunicazione partono da 2.582,28 euro a 5.164,57 euro.
Cosa può fare SAEF per te?
SAEF può redigere e inviare agli organi competente la Relazione annuale amianto per conto tuo. Offriamo un servizio completo e accurato per garantire che tutti gli obblighi in materia di amianto siano adeguatamente rispettati.