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Marcatura CE di macchine e impianti

Il fabbricante di una macchina od impianto destinati ai paesi dell’Unione Europea ha l’obbligo cogente e non derogabile di verificare che suddetta macchina od impianto soddisfino i requisiti prescritti dalle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ad essi applicabili.

Direttiva e regolamento macchine

Nell’ambito delle macchine ed impianti industriali, il testo attuale di riferimento a livello comunitario è la direttiva macchine 2006/42/CE.

La direttiva è un atto giuridico che stabilisce un obiettivo che i paesi dell’UE devono conseguire, lasciando ai singoli paesi la possibilità di definire attraverso disposizioni nazionali come conseguirlo.

In Italia, a titolo di esempio, la direttiva macchina 2006/42/CE è stata recepita con il D. Lgs. Del 27 gennaio 2010, nr. 17.

Il libero arbitrio concesso ai paesi membri dell’Unione è finalizzato a consentire loro di disciplinare in materia di attività di sorveglianza sul mercato e di regime sanzionatorio, senza tuttavia creare alcun ostacolo alla libera circolazione delle merci.

Netta è, quindi, la differenza con lo strumento legislativo del regolamento, definito come atto giuridico vincolante che deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell’intera Unione Europea, senza variazione alcuni tra i singoli stati dell’Unione.

Di regolamento si parlerà in maniera marcata in futuro, nel campo delle macchine ed impianti, a seguito della pubblicazione del “nuovo regolamento macchine 2023/1230” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Parlamento Europeo nel giugno del 2023 e che verrà applicato dal 20 gennaio 2027, abrogando l’attuale direttiva macchine 2006/42/CE.

Sino a tale data, sono in vigore l’attuale direttiva macchine 2006/42/CE ed i suoi atti giuridici di recepimento.

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Offriamo assistenza per la Marcatura CE di macchine e impianti, assicurando conformità alle direttive comunitarie. Hai bisogno di informazioni? Scrivici.

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Marcatura CE di macchine e impianti

L’iter di adempimento delle disposizioni prescritte dalle direttive comunitarie di prodotto e dai suoi atti normativi di recepimento comporta la produzione di un corredo documentale che verte intorno (elenco non esaustivo):

  • all’analisi dei rischi connessi al ciclo vita del prodotto, ovvero che contemplano non il solo utilizzo, ma anche il trasporto, l’eventuale installazione e lo smantellamento dello stesso;
  • alla valutazione della corrispondenza del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e salute espressi nel testo di legge;
  • alla produzione di supporti informativi per l’uso e la manutenzione del prodotto, quali sono i manuali d’uso e manutenzione.

Nella valutazione della corrispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza e salute e nella analisi e ponderazione del rischio, ci si serve di norme tecniche, ovvero specifiche tecniche approvate e pubblicate da enti di normazione, che definiscono lo stato dell’arte del dispositivo o della procedura che stanno trattando.

Benché l’osservanza delle norme tecniche non sia obbligatoria, vi è una ben nutrita cerchia di norme che se attuate permettono di godere della presunzione di conformità alla direttiva di prodotto alla quale si riferiscono: tali norme tecniche riportano la qualifica di norme armonizzate.

L’atto finale del percorso che attesta la conformità dei prodotti a tutte le direttive comunitarie applicabili si traduce nell’apposizione della marcatura CE del prodotto e della relativa produzione della dichiarazione di conformità del prodotto stesso, con l’obiettivo di garantirne la sicurezza nell’uso e nella distribuzione.

Come anticipato, nell’ambito delle macchine industriali il testo normativo di riferimento ed attualmente in vigore è la direttiva macchine 2006/42/CE, a cui si rimanda per approfondimenti in merito e che è applicabile a:

  • macchine;
  • attrezzature intercambiabili;
  • componenti di sicurezza;
  • accessori di sollevamento;
  • catene, funi e cinghie;
  • dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
  • quasi-macchine.

Tuttavia, l’apposizione della marcatura CE su macchine e impianti ne attesta la conformità non solo alla direttiva macchine, bensì a tutte le direttive di prodotto ad essa applicabili e che prevedono tale marcatura, così come disciplinato dal paragrafo 4 dell’art. 5 della direttiva macchine stessa.

Le direttive comunitarie di maggiore interesse per le macchine possono essere:

  • direttiva macchine 2006/42/CE;
  • direttiva attrezzature a pressione 2014/66/UE (PED);
  • direttiva apparecchiature per atmosfere esplosive 2014/34/UE (ATEX);
  • direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE (EMC).

Il corredo documentale prodotto in fase di valutazione, arricchito da una descrizione generale della macchina, dai limiti di utilizzo, da schemi tecnici, note di calcolo e risultati di prove, è finalizzato alla costituzione del fascicolo tecnico della macchina.

Il fascicolo tecnico di una macchina, oltre ad assolvere agli obblighi di legge non derogabili che incombono sul fabbricante, rappresenta il corpus di documenti che forniscono dettagli sul processo di progettazione, fabbricazione, assemblaggio e sulla conformità normativa della macchina e deve essere reso disponibile in caso di domanda da parte degli enti di sorveglianza sul mercato.

Cosa può fare SAEF per te?

Per supportare le aziende fabbricanti di macchine ed impianti, negli adempimenti relativi alle disposizioni di recepimento delle direttive di prodotto applicabili alle macchine, proponiamo un servizio di consulenza nella marcatura CE che si sviluppa nelle seguenti valutazioni:

  • l’individuazione delle disposizioni legislative applicabili alla specifica tipologia di macchina in esame;
  • l’analisi della macchina e valutazione della corrispondenza ai requisiti della direttiva macchine 2006/42/CE ed a norme tecniche specifiche della macchina;
  • l’analisi e valutazione dell’equipaggiamento elettrico, pneumatico ed idraulico della macchina;
  • la valutazione e ponderazione del rischio secondo la direttiva macchine 2006/42/CE;
  • la costituzione del fascicolo tecnico della macchina;
  • la redazione del manuale d’uso e manutenzione della macchina;
  • l’emissione della dichiarazione di conformità;
  • l’apposizione della marcatura CE sulla macchina stessa.
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