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La Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di Covid-19. Si tratta di una misura che consente agli Stati membri di garantire che le imprese di tutti i tipi dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo l’epidemia di COVID-19.

Il quadro temporaneo prevede cinque tipi di aiuti:

  1. sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti: gli Stati membri potranno istituire regimi per concedere fino a 800.000 euro a un’impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità;
  2. garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese: gli Stati membri potranno fornire garanzie statali per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno;
  3. prestiti pubblici agevolati alle imprese: gli Stati membri potranno concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
  4. garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale: alcuni Stati membri prevedono di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Il quadro chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e fornisce orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
  5. assicurazione del credito all’esportazione a breve termine: il quadro introduce un’ulteriore flessibilità per quanto riguarda il modo in cui dimostrare che alcuni paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all’esportazione a breve termine.

Il 3 aprile la Commissione ha esteso il quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi al coronavirus, di tutelare i posti di lavoro e di sostenere l’economia. In particolare, sono stati introdotti cinque ulteriori tipi di misure di aiuto:

  1. sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus: gli Stati membri possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali per attività di ricerca e sviluppo; inoltre, è previsto un sostegno supplementare per i progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;
  2. sostegno alla costruzione e all’ammodernamento di impianti di prova: gli Stati membri possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite per sostenere investimenti che consentano di costruire o ammodernare le infrastrutture necessarie per elaborare e testare prodotti utili a fronteggiare la pandemia di coronavirus fino alla prima applicazione industriale. Si tratta di prodotti quali medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti; dispositivi e attrezzature mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici); disinfettanti; strumenti per la raccolta e il trattamento dei dati utili per combattere la diffusione del virus. le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto;
  3. sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus: gli Stati membri possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite per sostenere investimenti che consentano di produrre rapidamente prodotti connessi al coronavirus. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto;
  4. sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali: gli Stati membri possono concedere differimenti del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia, al fine di ridurre i vincoli di liquidità cui devono far fronte le imprese e di preservare l’occupazione;
  5. sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti: gli Stati membri possono contribuire ai costi salariali di imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale, al fine di contribuire a limitare l’impatto della crisi sui lavoratori.

La modifica del quadro temporaneo amplia anche la gamma dei tipi esistenti di sostegno che gli Stati membri possono erogare alle imprese in difficoltà. Ad esempio, consente ora agli Stati membri di concedere, fino al valore nominale di 800.000 euro per impresa, prestiti a tasso zero, garanzie su prestiti che coprono il 100% del rischio o di fornire capitale. Ciò può essere combinato anche con gli aiuti “de minimis” (portando l’aiuto per impresa a 1 milione di euro) e con altri tipi di aiuti.

A seguito della pubblicazione della Comunicazione, il Dipartimento per le Politiche Europee ha recepito il quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea per garantire maggiore flessibilità agli Stati membri in materia di aiuti di Stato, al fine di sostenere l’economia.

In questa fase, l’Ufficio Aiuti di Stato del Dipartimento per le Politiche Europee prevede una duplice azione:

  • garantisce sostegno alle Amministrazioni nazionali nella fase di notifica delle misure di aiuto che si stanno attuando;
  • fornisce supporto al Governo nella predisposizione di un regime ombrello che permetterà alle Amministrazioni nazionali di dare attuazione al quadro temporaneo adottato dalla Commissione UE.

Il 14 aprile 2020, la Commissione europea ha approvato un pacchetto di aiuti a sostegno dell’economia italiana per fronteggiare gli effetti dell’epidemia di coronavirus. Il pacchetto, spiega una nota della Commissione UE, è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. Il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di attuare immediatamente le misure approvate, ha reso disponibile on-line il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25 mila euro.

Il 21 aprile 2020, la Commissione europea ha approvato due ulteriori regimi. Il primo (nota della Commissione europea) è un regime nazionale di 50 milioni di euro per sostenere i settori dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca in Friuli-Venezia Giulia nell’emergenza Covid-19. Nel quadro del regime, il sostegno sarà concesso sotto forma sia di prestiti a tassi d’interesse agevolati erogati tramite enti finanziari, che di sovvenzioni dirette.

Il secondo regime approvato prevede un sostegno di 100 milioni di euro alle piccole e medie imprese (PMI) nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell’acquacoltura nel contesto della pandemia di coronavirus.

Le norme adottate dall’UE col quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le PMI, che incontrano difficoltà economiche a causa dell’epidemia di COVID-19.

Il quadro temporaneo prevede una serie di garanzie. Ad esempio, collega i prestiti agevolati o le garanzie concessi alle imprese all’entità della loro attività economica, facendo riferimento al loro costo del lavoro (spesa per stipendi e salari), fatturato o esigenze di liquidità e al ricorso al sostegno pubblico per il capitale di esercizio o di investimento. Gli aiuti dovrebbero pertanto aiutare le imprese ad affrontare la crisi e a preparare una ripresa sostenibile.

Il quadro temporaneo integra, inoltre, le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l’impatto socioeconomico dell’epidemia di COVID-19, in linea con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 che presenta queste possibilità. Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese, che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti a causa dall’epidemia di COVID-19 o da essa direttamente causati. Ciò può essere utile per sostenere settori particolarmente colpiti, come i trasporti, il turismo, il settore alberghiero e il commercio al dettaglio.

Inoltre, le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e se necessitano di aiuti al salvataggio urgenti. L’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea consente agli Stati membri di compensare le imprese per danni arrecati da eventi eccezionali, quali quelli provocati dall’epidemia di COVID-19, comprese misure nei settori dei trasporti aerei e del turismo.

Il quadro sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.

(Fonte: http://www.politicheeuropee.gov.it/)

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