Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», all’articolo 3, prevede che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possano introdurre misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
Regione Lombardia è intervenuta con le due recenti ordinanze n. 521 del 4/04/2020 in vigore dal 5 aprile, e n. 522 del 6/04/2020 in vigore dal 7 aprile (che modifica e integra l’ordinanza n. 521): entrambe sono efficaci fino al 13 aprile, e integrano le disposizioni in vigore a livello nazionale.
Le misure adottate dall’ordinanza 521, che vanno lette con le modifiche e le integrazioni apportate dall’ordinanza 522, riguardano i seguenti temi:
Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e sportive.
Si evidenzia in particolare la previsione secondo cui “Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;
Commercio al dettaglio.
Attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Altre attività economiche; in particolare le disposizioni riguardano:
Pubbliche amministrazioni.
Il mancato rispetto di quanto stabilito nelle Ordinanze regionali è sanzionato secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Per tutto quanto non disciplinato dalle Ordinanze regionali restano ovviamente in vigore le misure già adottate a livello nazionale.
(Fonte: AIB)