Il panorama della prevenzione incendi si evolve con nuove direttive delineate nel documento Inail sulla prevenzione incendi, che approfondisce i decreti antincendio del 2021. Un’attenzione particolare è rivolta al Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021, focalizzandosi sulla gestione della sicurezza antincendio e sui corsi di formazione e aggiornamento.
Il Decreto Ministeriale (DM) del 2 settembre 2021 emerge come una pietra miliare nella definizione dei criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Questo documento richiama l’attenzione su elementi cruciali della sicurezza, seguendo quanto stabilito dall’articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.
Il campo di applicazione del decreto è vasto, coinvolgendo tutte le attività svolte nei luoghi di lavoro, come definiti dall’articolo 62 del decreto legislativo citato. Il DM è strutturato in maniera articolata, comprendendo un testo normativo centrale e cinque allegati.
Il DM delinea chiaramente le responsabilità del datore di lavoro nella gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza. Nei casi specificati, il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure adeguate, basate sui rischi d’incendio presenti nell’attività. La creazione di un piano di emergenza è obbligatoria in determinati scenari, come nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori, quelli aperti al pubblico con più di 50 persone contemporaneamente, e nei luoghi di lavoro inclusi nell’allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151.
Una significativa innovazione introdotta dal DM è il cambiamento nel modo di valutare il rischio d’incendio. Oltre ai lavoratori, ora si considera anche il numero totale di occupanti all’interno dell’attività, rendendo la valutazione più completa ed inclusiva.
Nei casi in cui non si verifichi nessuna delle situazioni precedentemente menzionate, il datore di lavoro non è obbligato a redigere un piano di emergenza. Tuttavia, è imperativo adottare misure organizzative e gestionali, dettagliate nel documento di valutazione dei rischi o nelle procedure standardizzate.
Il piano di emergenza deve contenere i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, o del Datore di lavoro nei casi specifici previsti dalla normativa. Una maggiore enfasi è posta sulla necessità di pianificare e attuare un’adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio, rispetto alle normative precedenti.
In sintesi, il DM 2 settembre 2021 rappresenta un passo significativo verso una gestione più completa e inclusiva della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Il contesto normativo riguardante la formazione e l’aggiornamento degli addetti al servizio antincendio viene ridefinito attraverso l’Allegato III, un aspetto chiave del DM 2 settembre 2021. Questo documento rivela criteri innovativi e adattativi per la preparazione di coloro che ricoprono ruoli cruciali nella prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, comunemente identificati come “addetti al servizio antincendio“.
L’Allegato III stabilisce chiaramente che tali lavoratori devono partecipare a specifici corsi di formazione antincendio e sottoporsi a regolari aggiornamenti. I contenuti minimi di questi corsi sono dettagliati nel medesimo allegato. Un aspetto rilevante è l’apertura all’utilizzo di metodologie innovative, soprattutto per la componente teorica, consentendo l’adozione di formazione a distanza (FAD) sincrona e l’utilizzo di linguaggi multimediali, riflettendo l’evoluzione tecnologica nel settore della formazione.
Per garantire una formazione adeguata, vengono definiti tre gruppi di percorsi, classificati in base alla complessità dell’attività e al livello di rischio. Questi percorsi, etichettati come FOR (formazione) e AGG (aggiornamento), modulano i contenuti minimi in relazione ai suddetti criteri, offrendo una personalizzazione in base alle esigenze specifiche.
L’attenzione si sposta poi sull’Allegato IV, che tratta dell’idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio. Si evidenzia la necessità di qualificazione dei formatori, condotta da personale del C.N.VV.F., che offre corsi con diverse durate e contenuti. Questi percorsi sono distinti in tipo A (60 ore, teorico e pratico), tipo B (48 ore, solo teorico) e tipo C (28 ore, solo pratico). Ogni percorso si conclude con un esame finale, le cui modalità sono approfondite nel paragrafo 5.4 dell’Allegato V.
Riguardo a quest’ultimo allegato, esso si concentra sui corsi di formazione e aggiornamento destinati ai docenti dei corsi antincendio. Le qualifiche richieste e i requisiti sono delineati nell’art. 6 del decreto. È previsto l’obbligo di aggiornamento per i docenti, attraverso corsi specifici in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, entro cinque anni dal rilascio dell’attestato di formatore o dalla data di entrata in vigore del decreto per i docenti con esperienza nel settore. La partecipazione a moduli di corsi di base e a corsi e seminari di aggiornamento, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2011, costituisce un’attività di aggiornamento valida, limitatamente alla parte teorica.
In sintesi, l’Allegato III del DM 2 settembre 2021 ridefinisce i parametri formativi per gli addetti al servizio antincendio, incorporando flessibilità, innovazione e personalizzazione, per garantire una preparazione adeguata e in linea con gli sviluppi tecnologici nel settore della sicurezza.
Il DM 2 settembre 2021 pone una serie di obblighi e adempimenti sui datori di lavoro, sottolineando la responsabilità fondamentale nell’assicurare la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Questa sezione del documento Inail esamina dettagliatamente i vari articoli e allegati del decreto che delineano i doveri chiave.
In primo luogo, l’art. 4 affronta la designazione degli addetti al servizio antincendio. Dopo una valutazione dei rischi d’incendio e in conformità con le misure di gestione della sicurezza antincendio, il datore di lavoro designa i lavoratori responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, comunemente noti come “addetti al servizio antincendio“. Questa designazione avviene in base all’art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o può coinvolgere direttamente il datore di lavoro stesso nei casi previsti dall’art. 34 del medesimo decreto.
L’art. 5 si concentra sulla formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi. In accordo con l’art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro deve garantire la formazione degli addetti al servizio antincendio, seguendo quanto stabilito nell’Allegato III, parte integrante del decreto. Per le attività elencate nell’Allegato IV, se gli addetti conseguono l’attestato di idoneità tecnica, il datore di lavoro può richiedere una prova aggiuntiva di idoneità tecnica secondo le procedure dell’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.
L’Allegato I, riguardante la gestione della sicurezza antincendio in esercizio, impone al datore di lavoro l’obbligo di fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da intraprendere in caso di incendio. Tutti i lavoratori esposti a rischi correlati al fuoco devono ricevere una specifica e adeguata formazione antincendio.
Nel contesto della preparazione all’emergenza, il datore di lavoro è tenuto a condurre ulteriori esercitazioni in determinate circostanze, ad esempio, in presenza di gravi carenze emerse in esercitazioni precedenti, aumento significativo dei lavoratori o dell’affollamento, o modifiche sostanziali al sistema di esodo. È essenziale documentare l’evidenza di tali esercitazioni.
Infine, l’Allegato III stabilisce i contenuti minimi dei corsi di formazione e aggiornamento antincendio per gli addetti al servizio antincendio, legandoli al livello di rischio dell’attività secondo le indicazioni fornite dal datore di lavoro.
Fonte: Punto Sicuro