Brescia, 9 Nov – Non c’è dubbio che a differenza delle norme che sono in grado di accumulare notevoli ritardi – basta guardare all’atteso Accordo Unico in materia di formazione – l’aggiornamento del testo del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, coordinato con il D.Lgs. 106/2009 e, specialmente, con tutte le varie normative che negli anni lo hanno modificato e integrato, è assolutamente puntuale.
Si tratta dell’importantissimo lavoro del Dott. Ing. Gianfranco Amato ( ITL Verona) e del Dott. Ing. Fernando Di Fiore ( ATS Pavia) che, anche se “non riveste carattere di ufficialità”, è un prezioso strumento per tutti gli attori della sicurezza nel mondo del lavoro. Strumento, tra l’altro, dedicato alla memoria di Giuseppe Piegari, ex Dirigente dell’ufficio III della DC vigilanza dell’INL.
Ci soffermiamo oggi sul nuovo aggiornamento (versione novembre 2023) ricordando, come riportato in copertina, che le versioni ufficiali dei documenti contenuti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oppure su vari siti ( Ispettorato, Ministero del Lavoro, Normattiva, …). E le considerazioni esposte “sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione pubblica di appartenenza”.
Riprendiamo alcune delle novità del documento “D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”, nella versione di novembre 2023 come riportato nella sezione “Aggiornamenti”:
Tra le varie novità di questo compendio delle normative in materia di salute e sicurezza correlate al Testo Unico c’è l’inserimento di una nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro). La Nota INL del 06 luglio 2023, prot. n. 4817 con oggetto: “Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2020, n. 94, relativo all’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore di cui all’articolo 73-bis, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ambito applicazione. Formazione ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Riscontro”;
In relazione alla richiesta, presentata al Ministero del Lavoro dalla Regione Lombardia, Direzione generale welfare, prevenzione ambienti di vita e di lavoro, volta a “dirimere l’ambito di applicazione del decreto, ovvero se debba permanere nel catalogo delle professioni, e quindi secondo le specifiche regole dell’area della Formazione e Lavoro, o se debba essere ascritto alle regole di cui all’area Salute e Sicurezza sul Lavoro”, la Nota presenta un excursus della normativa partendo da alcune considerazioni.
Ad esempio in relazione al fatto che con l’art. 20 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 è stato introdotto, al Capo I del Titolo III (Uso attrezzature di lavoro e DPI) del D. Lgs. 81/2008, l’art. 73-bis relativo alla abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore e al rilascio dei patentini di abilitazione, il cui comma 2 così dispone: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei patentini. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l’equipollenza dei patentini e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente”. E per “poter essere ammessi agli esami propedeutici al rilascio dei patentini di abilitazione (artt. 3, 4 e 8, D.M. n. 94/2020), è necessario frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica il cui accesso è regolato in base ai requisiti previsti dal successivo articolo 4 del medesimo DM (Capo II Formazione tecnica e pratica)”.
La nota riporta poi altri dettagli sui corsi di formazione teorico-pratica – anche con riferimento alle metodologie di insegnamento e apprendimento e alla necessità di privilegiare “metodologie attive” – e si sofferma anche sul DL 24 marzo 2022, n. 24, convertito in legge dalla L. 19 maggio 2022 n. 52 che ha previsto, in via generale, che “i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono essere svolti sia in presenza in aula, sia in Videoconferenza (FAD sincrona), ad eccezione dei casi in cui siano previsti addestramento o prove pratiche”.
La Nota indica che la lettura combinata delle varie disposizioni “fa ritenere che la formazione per generatori di vapore debba essere esclusa dal catalogo delle professioni, analogamente a quanto avviene per la formazione per addetti all’uso di attrezzature di lavoro ‘per i quali è richiesta specifica abilitazione’ ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81/2008”.
E pertanto, “in conseguenziale aderenza alle previsioni del DM 94/2020 e del DL 24 marzo 2022 sotto il profilo organizzativo, la formazione ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore può essere erogata anche a distanza utilizzando la sola metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, unica equiparata alla formazione in presenza in aula, nei termini e secondo i limiti indicati dall’art. 9 bis del citato DL 24 marzo 2022, n. 24, ossia con riferimento alla sola parte teorica e con esclusione delle attività formative a contenuto pratico che contraddistinguono il percorso formativo propedeutico alla ammissione agli esami in oggetto, anche secondo quanto disciplinato dagli artt. 5 e 6 del citato DM 94/2020”.
Ci soffermiamo brevemente anche sulle indicazioni connesse alla rivalutazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e alla Nota INL del 30 ottobre 2023, prot. n. 724.
Nella Nota si indica che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023 ha proceduto alla “rivalutazione degli importi delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, in applicazione di quanto previsto dall’art. 306, comma 4 -bis, del medesimo d.lgs. n. 81/2008”.
Si segnala che la rivalutazione applicata è della misura del 15,9% e tale incremento va calcolato “sugli importi delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 già aumentati del 10% per effetto della legge n. 145/2018, art. 1, comma 445, lettera d), n. 2)”.
Nella Nota si evidenzia che la rivalutazione di cui al D.D. n. 111 “trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse” dal 6 ottobre 2023. E “va altresì osservato che l’incremento non si applica alle ‘somme aggiuntive’ previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono ‘propriamente sanzione’”.
La Nota riporta poi ulteriori dettagli e presenta un quadro riepilogativo delle contravvenzioni più ricorrenti che prevedono pene alternative dell’arresto o ammenda o solo ammenda, con l’indicazione degli importi rivalutati per effetto del D.D. n. 111/2023.
Per un approfondimento di queste Note INL e di tutte le altre novità rimandiamo alla lettura integrale del “D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 – versione novembre 2023”.
Fonte: Punto Sicuro