Il Garante della privacy, nell’ingiunzione n. 183 del 13/4/2023, ha ribadito l’illegalità di accettare ordini da clienti contattati tramite telefonate commerciali senza il consenso preventivo. Questo intervento ha portato gravi conseguenze contrattuali per le pratiche di telemarketing abusivo.
L’ingiunzione ha inflitto una sanzione di oltre 7,6 milioni di euro a un operatore telefonico e fa parte di un’operazione di contrasto al telemarketing aggressivo, che ha coinvolto anche altre compagnie del settore energetico. Il Garante mira a stroncare i call center che violano le leggi sulla privacy, le norme fiscali e i diritti dei lavoratori, sfruttando i contratti caricati sulle piattaforme degli operatori telefonici ed energetici. L’accusa principale è la mancanza di un adeguato sistema di controllo per prevenire tali abusi e il Garante chiede alle compagnie, che gestiscono i contratti, di essere un punto di riferimento nella difesa della privacy.
Le imprese hanno cercato di difendersi sostenendo la loro estraneità alle violazioni commesse, ma il Garante ha sottolineato che non hanno dimostrato sufficientemente di aver adottato misure atte a contrastare tali illeciti, rendendosi quindi responsabili. In caso di impugnazione delle ingiunzioni, le imprese probabilmente sosterranno che per imporre una sanzione è necessaria una prova positiva del comportamento illecito, non sufficiente una semplice prova negativa della condotta lecita.
Questa azione rientra nella strategia per debellare il telemarketing selvaggio. L’ingiunzione n. 183/2023 stabilisce che un contratto acquisito in violazione della privacy, senza consenso preventivo al telemarketing, non deve essere accettato dalle imprese, poiché nasce da un atto illecito e viola l’articolo 2-decies del Codice della privacy, che vieta l’utilizzo di dati trattati in violazione della privacy.
È importante che le imprese riflettano su questa presa di posizione, poiché le violazioni della privacy rappresentano una minaccia per i contratti, le provvigioni degli intermediari e i fatturati. Il problema è estremamente delicato.
Il Garante riconosce che annullare un contratto firmato dal cliente va contro la sua volontà, anche se ha ricevuto una chiamata indesiderata. Per superare questa situazione di stallo, il Garante ha delineato una procedura di sanatoria: l’impresa deve informare il cliente della violazione originaria e verificare se desidera comunque confermare l’ordine. Solo in caso di risposta affermativa, l’impresa può prendere in carico il contratto e pagare la provvigione all’intermediario.
Inoltre, si ritiene che, ferme restando le sanzioni amministrative, non tutte le violazioni della privacy possano invalidare i contratti. L’invalidità potrebbe essere applicata solo alle violazioni che influiscono sulla formazione della volontà del cliente.
Fonte: Italia Oggi di Antonio Ciccia Messina