Il trasporto di merci pericolose su strada è regolato dall’Accordo europeo ADR.
ADR è un acronimo che significa “Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose”.
ADR 2019 ha esteso l’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti a tutte le imprese che effettuano spedizioni di merci pericolose, ivi compresi rifiuti soggetti a Regolamento su strada, entro il 31/12/2022.
Pertanto, entro tale data, scatta l’obbligo di nomina del consulente ADR indipendentemente dalla quantità della merce o del rifiuto pericoloso spedito (esenzione totale o parziale).
Dal quadro normativo vigente, sono previste talune esenzioni che sono applicabili ai soggetti che esplicano il ruolo di trasportatori, di caricatori, scaricatori, di “imballatori” o riempitori ma non agli “speditori”.
Lo speditore, per definizione ADR è l’impresa che spedisce merci e/o rifiuti pericolosi per conto proprio o per conto terzi. Si è dunque arrivati alla situazione (decisamente paradossale) che un’impresa, anche se esegue una attività di confezionamento e spedizione di piccole quantità di merci o rifiuti ADR, in quanto speditore, deve sostenere l’onere della nomina del consulente ADR.
Ciò significa che anche gli operatori che si configurano con il ruolo di “speditori” di merci pericolose sono soggetti all’obbligo di designare il tecnico abilitato.
Questa disposizione, introdotta nel 2018, ha avuto un periodo transitorio di 4 anni, i quali sono appunto in scadenza proprio alla fine del 2022.
Vi invitiamo a contattare i consulenti SAEF al fine di valutare la situazione ed adottare le prassi più idonee per la vostra realtà aziendale.
Fonte: Ufficio studi SAEF