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Oggi, 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, data scelta dalle Nazioni Unite a partire dal 1999 per ricordare l’anniversario dell’uccisione delle sorelle Mirabal (Patria, Minerva e Maria Teresa), assassinate brutalmente il 25 novembre del 1960 colpevoli di opporsi al regime dittatoriale dominicano di Trujillo.

La pandemia di COVID-19 ha innalzato il rischio di violenza e molestie, in particolare per le donne. Le misure di confinamento adottate per contenere la diffusione del virus hanno costretto le persone a lavorare da casa, quando possibile. Per molti, la casa è ora anche il luogo di lavoro. Dalle statistiche ufficiali emerge che anche in Italia durante il periodo di confinamento le vittime che hanno chiesto aiuto attraverso il numero verde messo a disposizione dal Dipartimento delle Pari Opportunità sono state il 60% in più rispetto allo stesso periodo pre-pandemia.

Non è però abbastanza limitarsi a considerare la violenza sulle donne solo come quella che avviene all’interno delle mura domestiche. Tra le forme di violenza esercitate nei confronti delle donne vi sono le molestie le discriminazioni che avvengono nei luoghi di lavoro e che diffuse in tutti i paesi e in tutte le professioni. Questi fenomeni privano le persone della loro dignità, sono incompatibili con il lavoro dignitoso e rappresentano una minaccia alle pari opportunità.

La discriminazione di genere non si esercita solo attraverso molestie fisiche o verbali o atti persecutori ma anche a livello psicologico, in forma più subdola e spesso mascherata dietro al preconcetto, errato, che ci siano ancora dei lavori non adatti al ruolo femminile

Recentemente è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Decreto Interministeriale del 16 novembre 2022 che individua – per l’anno 2023 – i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l’applicazione degli incentivi all’assunzione previsti dall’articolo 4, commi 8-11, della Legge 92/2012. Tra i dati presentati nel Decreto si rileva per esempio che è solo al 16,8% la percentuale di donne occupate nelle professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione, comprendente quindi anche tutte figure legate alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’articolo 4, commi 8-11, della Legge 92/2012 prevede delle agevolazioni per le assunzioni di donne senza limite di età e di residenza, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovvero da almeno 6 mesi se residenti in aree svantaggiate, che rientrino in una professione o in un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere (superiore del 25% alla media di tutti i rapporti di lavoro dipendente).

Sono agevolate in particolare le seguenti categorie:

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi (comma 8);
  • donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (comma 11);
  • donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (comma 11);
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (comma 11).

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

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